L’obbligo di contrattazione collettiva in riferimento alle imprese che eseguono lavori ammessi ai vari bonus edilizi è stato messo nero su bianco dal Governo con il D.L. 13/2022. La lista dei lavori per i quali è previsto l’obbligo è ben individuata nello stesso decreto.
Ecco per quali lavori le imprese sono tenute a rispettare l’obbligo di contrattazione collettiva. Pena la perdita della detrazione fiscale in capo al contribuente.
L’obbligo di contrattazione collettiva
Con l’art.4 del D.L. 13/2022, il Governo subordinata la spettanza dei bonus edilizi al fatto che l’impresa applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 4 è rubricato “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, la detrazione (o l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito) spetterà solo se nell’atto di affidamento dei lavori e’ indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; inoltre, coloro che appongono il visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, se richiesto, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
L’elenco dei lavori in obbligo di contrattazione collettiva
La lista dei lavori per i quali è previsto l’obbligo è ben individuata nello stesso decreto.
Infatti, la norma fa riferimento ai lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro.
Nello specifico si tratta dei seguenti interventi:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
- conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici, - solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La nuova disposizione riguarda i lavori avviati dal 28 maggio in avanti.