Tra le misure contenute nel decreto agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), vi rientra anche la proroga della forma di sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati.
La procedura semplificata prevede il consenso alla firma tramite PEC
Nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è stato l’art. 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, a prevedere per la prima volta una disciplina semplificata applicabile alla conclusione:
- dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- dei contratti di credito;
- dei contratti relativi a servizi di pagamento;
- dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta.
Per i suddetti contratti, nel dettaglio, il menzionato decreto ha previsto che, fermo restando che dovevano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, gli stessi si intendessero validamente conclusi se il cliente esprimeva il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.
Le condizioni per la procedura semplificata
Tuttavia, affinché trovasse efficacia la suddetta procedura semplificata occorreva che risultassero rispettate alcune specifiche condizioni, ossia che il citato consenso dato tramite posta elettronica o altro strumento idoneo:
- fosse accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- facesse riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
- fosse conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Inoltre il decreto stabiliva altresì che il requisito della consegna di copia del contratto al cliente si intendesse soddisfatto con la messa a disposizione a quest’ultimo di copia del testo contratto su supporto durevole e che la consegna cartacea avvenisse alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza da Covid-19.
L’estensione della procedura semplificata e la proroga al 15 ottobre
Successivamente il decreto Rilancio ha esteso tali previsioni normative anche alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all’attività finanziaria e assicurativa (quali ad esempio i contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento ed i contratti relativi all’adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari) ed ha consentito la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati.
Tutte le disposizioni di conclusioni semplificate indicate in questo articolo erano state previste fino al 31 luglio 2020 ma ora il decreto agosto le ha estese fino al 15 ottobre 2020.
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