Contratti bancari ed assicurativi: sottoscrizione semplificata fino al 15 ottobre 2020

Il decreto agosto ha esteso fino a 15 ottobre 2020 la sottoscrizione con procedura semplificata dei contratti che si stipulano con banche ed imprese di assicurazioni. Stesso termine anche per la sottoscrizione semplificata dei buoni postali fruttiferi dematerializzati
4 anni fa
1 minuto di lettura

Tra le misure contenute nel decreto agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), vi rientra anche la proroga della forma di sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati.

La procedura semplificata prevede il consenso alla firma tramite PEC

Nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, è stato l’art. 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, a prevedere per la prima volta una disciplina semplificata applicabile alla conclusione:

  • dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari;
  • dei contratti di credito;
  • dei contratti relativi a servizi di pagamento;
  • dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta.

Per i suddetti contratti, nel dettaglio, il menzionato decreto ha previsto che, fermo restando che dovevano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, gli stessi si intendessero validamente conclusi se il cliente esprimeva il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Le condizioni per la procedura semplificata

Tuttavia, affinché trovasse efficacia la suddetta procedura semplificata occorreva che risultassero rispettate alcune specifiche condizioni, ossia che il citato consenso dato tramite posta elettronica o altro strumento idoneo:

  • fosse accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
  • facesse riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
  • fosse conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Inoltre il decreto stabiliva altresì che il requisito della consegna di copia del contratto al cliente si intendesse soddisfatto con la messa a disposizione a quest’ultimo di copia del testo contratto su supporto durevole e che la consegna cartacea avvenisse alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza da Covid-19.

L’estensione della procedura semplificata e la proroga al 15 ottobre

Successivamente il decreto Rilancio ha esteso tali previsioni normative anche alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all’attività finanziaria e assicurativa (quali ad esempio i contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento ed i contratti relativi all’adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari) ed ha consentito la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati.

Tutte le disposizioni di conclusioni semplificate indicate in questo articolo erano state previste fino al 31 luglio 2020 ma ora il decreto agosto le ha estese fino al 15 ottobre 2020.

Potrebbe anche interessarti:

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

quota 100
Articolo precedente

Riforma pensioni: quota 100 potrebbe restare, ma con penalizzazione

Articolo seguente

Abu Dhabi piazza il suo bond a 50 anni al 2,7%, il più longevo di sempre nel Golfo