Contratto a progetto 2016: quando è ancora valido
Schematizzando quindi, si presuppone una collaborazione lavorativa dipendente quando ricorrono queste tre condizioni:
- etero-organizzazione: ovvero le modalità di lavoro sono organizzate dal committente per quanto conerne orari e luoghi di lavoro;
- collaborazione continuativa: che quindi deve “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”;
- prestazione esclusivamente personale, il che significa svolta personalmente dal titolare del rapporto, senza l’aiuto di soggetti terzi.
Questi controlli si rilevano utili anche per l’emersione delle false partite IVA.
Contratti a progetto 2016: eccezioni in deroga
Quando è possibile stipulare un contratto a progetto ancora nel 2016 in deroga ai divieti del Jobs Act? L’articolo 2 del decreto legislativo Jobs Act elenca i seguenti casi:
- collaborazioni per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale prevedono discipline specifiche per il trattamento economico e normativo, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
- collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI.
Bisogna aggiungere a questo elenco anche i rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi, come precisato dal ministero del Lavoro con interpello 5/2016, in risposta a specifico quesito posto dall’ANIA, l’associazione nazionale imprese assicuratrici.
Sono inoltre ancora possibili le collaborazioni “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.