Contratto della luce non richiesto, è dovuto comunque il canone RAI?

Il cittadino che si ritrova un contratto della luce sulla base di una pratica commerciale scorretta deve pagare il canone RAI addebitato solo se dovuto
3 anni fa
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Bolletta della luce: la stangata arriverà anche dal canone RAI?
Bolletta della luce: la stangata arriverà anche dal canone RAI?

Molti sono i cittadini italiani che si ritrovano contratti di fornitura dell’energia elettrica “non richiesti”. A fronte di ciò una delle domande più frequenti riguarda l’obbligatorietà di provvedere o meno al versamento della quota riferita al canone RAI addebitata nella fattura dell’utenza stessa.

In premessa, ricordiamo che per contratto non richiesto si intende (fonte www.autorita.energia.it):

il contratto per la fornitura di energia elettrica che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver stipulato in seguito a una pratica commerciale scorretta dell’agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore.

Il canone RAI è dovuto per l’utenza di tipo D2

Il canone RAI è ormai divenuto una tassa da pagarsi per il possesso del televisore in casa. Dal 2016 vige la presunzione in base alla quale l’intestazione dell’utenza elettrica domestica residenziale (tipo D2) fa presumere anche il possesso della TV e quindi fa scattare l’obbligo di pagamento del canone.

Dallo stesso anno il legislatore ha abbandonato il bollettino di c/c postale quale modalità di versamento della tassa introducendo, invece, l’addebito diretto sulla bolletta dell’utenza elettrica.

Quindi, ad oggi, i 90 euro annui del canone RAI sono addebitati nella fattura in quote bimestrali da 18 euro ciascuna.

Contratto di energia elettrica non richiesto: ecco come comportarsi

Laddove la fornitura di energia elettrica riguardi un contratto “non richiesto” (come definito in premessa), la RAI, sul sito istituzionale dedicato al canone, fa sapere che

gli importi addebitati nelle relative fatture, sia a titolo di energia elettrica sia a titolo di canone TV, non sono dovuti. Tuttavia, se il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone TV e il tributo non è addebitato su un’altra utenza elettrica, il versamento deve essere autonomamente effettuato mediante modello F24.

Per il versamento con Modello F24, i codici tributo da utilizzare sono:

  • TVRI, in caso di rinnovo dell’abbonamento RAI
  • TVNA, in caso di nuovo abbonamento.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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