Contratto d’autore: come funziona e quale trattamento fiscale e contributivo prevede

Il contratto di cessione di diritti d’autore: ecco come funziona, qual è il trattamento fiscale previsto e la disciplina normativa correlata.
9 anni fa
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Come funziona il contratto  d’autore

L’autore esegue per il cessionario un lavoro definito in base a uno specifico contratto sottoscritto da entrambi, dove dovranno essere necessariamente inseriti i seguenti dati:

  • i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
  • la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti;
  • il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.

Per avere un’idea più chiara è possibile scaricare il Fac-simile in PDF di seguito allegato: contratto-di-cessione-diritti-patrimoniali-dautore All’interno del contratto d’autore, non possono essere previsti, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita.

Questo vale soprattutto nel caso in cui il contratto d’autore preveda la cessione di diritti per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog.

Trattamento Fiscale del Contratto d’autore

Essendo il contratto d’autore un contratto di utilizzazione economica sono previste regole del tutto differenti da quelle valevoli sia nei contratti di tipo subordinato che nei contratti di collaborazione occasionale. Il corrispettivo che viene pagato all’autore, è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene elevata al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia. (disposizione della Finanziaria 2007 – comma 318 dell’unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per quanto riguarda la base imponibile, su cui si applica l’imposizione fiscale, nel contratto d’autore, sono previste le seguenti regole:

  • per autori con meno di 35 anni, la base imponibile è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
  • per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%);

Questa deduzione forfettaria è stabilita dall’articolo 54, comma 8, del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi e la sua misura ha subito numerose variazioni nel tempo.

Essa rappresenta il modo di includere nella determinazione del reddito netto da cessione dei diritti effettuata dall’autore i costi collegati alla produzione dei beni. Per i compensi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, non esiste il vincolo dei 5.000 euro lordi all’anno stabilito per le collaborazioni occasionali. Ciò significa che un autore editoriale può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell’ingegno. Inoltre, non è prevista, in alcun caso l’applicazione dell’IVA. I compensi percepiti per i diritti d’autore devono essere inseriti nelle dichiarazioni fiscali (Modello 730 o Modello Unico) e devono essere considerati come Redditi da Lavoro Autonomo ed essere elencati alla voce “Altri redditi”. Nelle dichiarazioni fiscali deve essere indicata anche la deduzione forfettaria e la ritenuta alla fonte subita. Ai redditi ottenuti per i diritti d’autore si applica il criterio di cassa e devono essere, quindi, considerati nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente percepiti, al momento del pagamento e non al momento della stipula del contratto.

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