Trattamento contributivo dei redditi derivanti dal contratto d’autore
Dal punto di vista previdenziale l’INPS ha chiarito che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione nel solo caso in cui derivi dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni. Riguardo al trattamento previdenziale dei redditi da diritti d’autore, sempre considerando il solo caso dell’autore stesso e non degli eredi o di altri soggetti che sono arrivati a godere di tali diritti, si possono configurare i seguenti casi:
- l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, ossia INPGI per i giornalisti o altra cassa professionale, per un autore che svolge una professione differente;
- l’autore è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls): in questo secondo caso, per il calcolo della base contributiva si applica una franchigia del 40% all’ammontare totale dei compensi percepiti (sia che si tratti di prestazione lavorativa che di diritti d’autore). Su tale base contributiva si calcolano i contributi dovuti all’Ex Empals che, in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sono dovuti dal datore di lavoro che, però, applica una rivalsa sul compenso assegnato al lavoratore (l’aliquota della rivalsa varia tra il 9,19% e il 10,19%, in base all’importo del compenso e alla categoria professionale specifica);
- l’autore non è iscritto né a una cassa professionale né al Fpls, avendo a che fare con redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS.