Contratto di rioccupazione: bonus fino a 6.000 euro per i disoccupati che vengono assunti

L'INPS ha già dettato le prime indicazione sulle regole di applicazione del bonus per i disoccupati
3 anni fa
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Il datore di lavoro che assume un lavoratore in stato di disoccupazione può beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Ciò è consentito grazie ai nuovi contratti di rioccupazione previsti dal decreto Sostegni-bis.

I contratti di rioccupazione

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, all’art.41,  ha introdotto i c.d contratti di rioccupazione.

Nello specifico al comma 1, è disposto che:

in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n.

150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Dunque, tale tipologia di contratto è stato introdotto con l’intento di favorire le assunzioni di disoccupati da parte delle imprese e altri lavoratori in un periodo molto complicato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ancora in essere.

L’esonero contributivo

Oltre a quanto appena detto, la nuova tipologia di contratto prevista dal decreto Sostegni-bis, prevede in favore del datore di lavoro un abbattimento dei costi legati alla contribuzione obbligatoria. Sono esclusi dall’esonero i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico.

Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Attenzione a non confondere tale esonero con quello previsto per le partite iva.

La misura, già autorizzata dall’U.E.,  opera nei limiti e alle condizioni di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Le regole di applicazione: le prime indicazioni dell’INPS

Con la circolare n° 115 del 02-08-2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esonero per le assunzioni effettuate con i contrati di rioccupazione.

Ai fini dell’applicazione dell’esonero contributivo disoccupati:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Non sono da ostacolo eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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