Contratto di locazione non registrato, l’affitto va restituito

Il contratto di locazione non registrato è nullo, quando ci sono i presupposti, il pagamento del canone di affitto va restituito.
8 anni fa
1 minuto di lettura
canoni di locazione
Foto © Licenza Creative Commons

Il Contratto di locazione non registrato è nullo, non ha valore, anche se c’è un’accordo tra le parti. Inoltre i canoni di affitto riscossi in nero, vanno restituiti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25503/2016 depositata il 13 dicembre.

Contratto di locazione: obbligo di registrazione

La legge, per contrastare gli affitti in nero, ha imposto l’obbligo di registrazione del contratto. La legge, ha stabilito che la validità del contratto è dato dalla registrazione dello stesso. La Legge di Stabilità 2016, ha stabilito che la registrazione del contratto è a carico del proprietario di casa.

Il contratto va registrato entro 60 giorni dalla sua stipula e sempre il proprietario dovrà comunicarlo all’inquilino o se l’appartamento è in condominio, anche comunicazione all’amministratore condominiale.

Contratto di locazione: nullo se non registrato – la sentenza

Se il contratto di locazione non è registrato, è un contratto nullo. Quindi il conduttore non è tento a pagare l’affitto. E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 25503/16 depositata il 13 dicembre 2016.

Contratto di locazione: il caso

I Giudici hanno accolto il ricorso di una donna avverso una sentenza della Corte di Appello che l’aveva comunque condannata a pagare il canone. I giudici ritenevano il contratto solo inefficace, ma non nullo.
I giudici della Corte di Cassazione, hanno ribaltato la sentenza secondo l’art. 1 comma 346 della legge 311/2004, che stabilisce che i contratti di locazione se non registrati, sono nulli. Inoltre oltre alla norma che chiarisce che in questi casi non ci sono i presupposti, vi è un’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione la n. 420/2007. Tale sentenza determina la nullità del contratto di locazione privo di registrazione ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.

Contratto di locazione: appropriazione indebita dei canoni pagati, vanno restituiti

La Corte di Cassazione ha considerato nullo il contratto di locazione, ma considera anche l’indebito oggettivo dato dal pagamento dei canoni a nero.

Per la Cassazione, in presenza di necessari presupposti, può attribuire o il diritto al risarcimento del danno il diritto al pagamento dell’ingiustificato arricchimento.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Debito USA, Cina non più primo creditore, Pechino vende Treasuries

Articolo seguente

Calendario saldi invernali 2017: quando iniziano e finiscono regione per regione