Il Contratto di locazione non registrato è nullo, non ha valore, anche se c’è un’accordo tra le parti. Inoltre i canoni di affitto riscossi in nero, vanno restituiti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25503/2016 depositata il 13 dicembre.
Contratto di locazione: obbligo di registrazione
La legge, per contrastare gli affitti in nero, ha imposto l’obbligo di registrazione del contratto. La legge, ha stabilito che la validità del contratto è dato dalla registrazione dello stesso. La Legge di Stabilità 2016, ha stabilito che la registrazione del contratto è a carico del proprietario di casa.
Contratto di locazione: nullo se non registrato – la sentenza
Se il contratto di locazione non è registrato, è un contratto nullo. Quindi il conduttore non è tento a pagare l’affitto. E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione in una recente sentenza n. 25503/16 depositata il 13 dicembre 2016.
Contratto di locazione: il caso
I Giudici hanno accolto il ricorso di una donna avverso una sentenza della Corte di Appello che l’aveva comunque condannata a pagare il canone. I giudici ritenevano il contratto solo inefficace, ma non nullo.
I giudici della Corte di Cassazione, hanno ribaltato la sentenza secondo l’art. 1 comma 346 della legge 311/2004, che stabilisce che i contratti di locazione se non registrati, sono nulli. Inoltre oltre alla norma che chiarisce che in questi casi non ci sono i presupposti, vi è un’ulteriore sentenza della Corte di Cassazione la n. 420/2007. Tale sentenza determina la nullità del contratto di locazione privo di registrazione ai sensi dell’art. 1418 del codice civile.
Contratto di locazione: appropriazione indebita dei canoni pagati, vanno restituiti
La Corte di Cassazione ha considerato nullo il contratto di locazione, ma considera anche l’indebito oggettivo dato dal pagamento dei canoni a nero.