Quando si prende in affitto una casa (abitazione), la legge prevede una durata minima del contratto. In particolare, il contratto di locazione a uso abitativo (con canone libero) ha una durata di 4 anni più 4 anni di rinnovo automatico.
Laddove trattasi, invece, di locazione a canone concordato, la durata è per legge fissata a 3 anni più 2 anni di rinnovo automatico.
Questa seconda tipologia di contratto si distingue dalla prima (dove il canone di locazione è fissato liberamente tra le parti), in quanto, il canone deve essere compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari.
Ci sono dei casi in cui, il legislatore ammette la possibilità di stipulare un contratto di locazione c.d. transitorio, ossia della durata più bassa rispetto a quelli di 4 più 4 e di 3 più 2. La cosa, però, è ammessa solo laddove ricorrono specifiche esigenze.
Durata e canone annuo
Il contratto di locazione a uso transitorio è, dunque, quello ammesso solo in presenza di necessità transitorie di proprietario o inquilino.
La sua durata può essere NON superiore a 18 mesi. In merito al canone di affitto:
- nei Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 (come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento) il canone è calcolato all’interno delle fasce di oscillazione concordate tra le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini fissate negli Accordi locali;
- in tutti gli altri Comuni e per i contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni il canone è libero.
Al termine della durata, il contratto cessa automaticamente. Il locatore non può recedere in anticipo. L’inquilino, invece, può farlo solo in presenza di gravi motivi e avvisando il locatore per raccomandata da inviarsi entro il termine fissato nel contratto stesso.
La registrazione del contratto di locazione è obbligatoria, salvo il caso della durata pari o inferiore a 30 giorni.
Contratto locazione transitorio, le possibili motivazioni
La motivazione che porta alla necessità di stipulare un contratto di locazione transitorio deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto stesso.
L’esigenza transitoria può essere sia del locatore che del conduttore. Ne sono alcuni esempi:
- esigenze locatore
- futura prospettiva di vendita dell’immobile locato
- necessità di utilizzare l’immobile per esigenze abitative proprie o di un familiare
- lavori di ristrutturazione già preventivati
- esigenze conduttore (inquilino)
- esigenze lavorative
- assistenza a un proprio familiare
- acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto
- ristrutturazione della propria abituale residenza.
Non è necessario allegare la documentazione di prova se la durata del contratto è pari o inferiore ai 30 giorni.
Riassumendo…
- il contratto di locazione transitorio è per specifiche esigenze
- la durata non può essere superiore a 18 mesi
- la legge sul contratto di locazione transitorio (art. 5, comma 1, Legge n.431/98) dice che il canone è quello concordato in comuni con un numero abitati superiori a 10.000 e libero in altri comuni
- l’esigenza transitoria (motivi di lavoro, esigenze familiari, ecc.) deve essere provata con documentazione da allegare al contratto (tranne se il contratto dura per un numero di giorni pari o inferiore a 30).