Il contribuente non residente in Italia che si trova all’estero può inviare la dichiarazione dei redditi in modalità cartacea, entro il 30 novembre prossimo, attraverso una raccomandata o mezzo equivalente. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla, busta sulla quale indicare, a carattere evidente: cognome, nome e codice fiscale del contribuente e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2021 Persone Fisiche.
Quando un contribuente non è considerato residente in Italia?
Ai sensi dell’ art.3 del DPR 917/86, TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone cheper la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.
Come specificato sul portale dell’Agenzia delle entrate, la prova del reale trasferimento all’estero può essere:
- qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare,
- l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero,
- lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
I redditi da dichiarare: valgono gli esoneri di carattere generale
In base alla regole disposte dal TUIR, l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato:
- per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e
- per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Detto ciò, non devono presentare la dichiarazione i soggetti non residenti che rientrano in una delle condizioni di esonero previste per le generalità dei contribuenti.
In aggiunta agli esoneri di carattere generale, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- i redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Tali indicazioni sono ricavate dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
La dichiarazione dei redditi del contribuente non residente: invio anche cartaceo
Il contribuente non residente in Italia che si trova all’estero può inviare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi, in modalità cartacea, entro il 30 novembre prossimo. Ciò può avvenire attraverso una raccomandata o mezzo equivalente. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla e deve indicare, a carattere evidente: cognome, nome e codice fiscale del contribuente, la dicitura “Contiene dichiarazione Modello REDDITI 2021 Persone Fisiche”.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Venezia, via G.
In alternativa, può avvalersi, sempre entro il 30 novembre, della trasmissione telematica della dichiarazione, tramite il canale Fisconline.
Come versare l’imposta dall’estero
L’eventuale imposta dovuta dai soggetti non residenti può essere versata con le modalità previste per la generalità dei contribuenti. Dunque se si ha un conto corrente in una banca che è convenzionata con l’Agenzia delle entrate è possibile eseguire i versamenti in F24 tramite il proprio home banking. Il versamento può avvenire anche tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In caso contrario, bisogna ricorrere al bonifico bancario in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello stato, secondo lo standard SWIFT MT 103.
Per l’utilizzo del bonifico bancario, si riportano di seguito i codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del bilancio dello stato di più frequente utilizzo:
- irpef saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice iban it 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13
- irpef 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice iban it 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14
- Ires saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice iban it 94Y 01000 03245 348 0 06 1024 02
Nel bonifico va indicato: il codice bic: bitaitrrent; la causale del bonifico ossia codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (mm/aaaa).
Come già anticipato sopra, il codice Iban da utilizzare varia in base all’imposta da versare.
Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.