Il decreto di agosto ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto del “decreto legge Rilancio”, anche a quegli operatori IVA che non l’avevano presentata nel periodo definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 (15 giugno – 13 agosto 2020) e che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Con il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 5 febbraio 2021, sono state rese note le modalità e i termini di trasmissione dell’istanza.
Presentazione della domanda
La richiesta del contributo a fondo perduto può essere inviata esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Le regole sono le stesse definite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, deve essere trasmesso anche il modello dell’istanza, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected].
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 10 febbraio 2021 e non oltre il giorno 24 febbraio 2021.
Calcolo e erogazione del contributo
L’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato indicato dallo stesso beneficiario in fase di compilazione della relativa domanda.
Attenzione, come spiegato nel provvedimento, il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.