Contributi a fondo perduto: cambiano gli importi col dl Sostegni bis

Contributo a fondo perduto, come cambia il calcolo degli importi: novità, proroghe e conferme del dl Sostegni bis.
4 anni fa
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Con il prolungamento dell’emergenza sanitaria fino al 31 luglio, il dl Sostegni ha confermato nuovamente l’erogazione dei contributi a fondo perduto indirizzati agli operatori economici più colpiti dalla crisi. La somma, corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di una apposita istanza, può essere riconosciuta sotto forma denaro o come credito di imposta a favore del contribuente. Sarà facoltà di quest’ultimo, infatti, scegliere come usufruirne.

L’entità del contributo a fondo perduto, fin dalla sua introduzione, è stata commisurata alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza Covid.

Con il dl Sostegni bis, però, le cose – in parte – cambiano.

Contributo a fondo perduto, chi può richiederlo

Come confermato dalla bozza del decreto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid, sarà
riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno:

  • partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, senza aver indebitamente percepito o restituito lo stesso.

Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia
delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. A meno che lo stesso, come accennato sopra, non venga erogato sotto forma di credito di imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta.

Cosa succede in caso di importi riconosciuti in somma maggiore o minore

I soggetti beneficiari del contributo sono: i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, quelli che svolgono attività d’impresa, arte o professione e/o producono reddito agrario.

Inoltre, quelli che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento a marzo, hanno già beneficiato del contributo, non rimangono esclusi a priori dal dl Sostegni bis.

Questi, infatti, potranno ottenere l’eventuale maggior valore dello stesso se, sulla base delle nuove disposizioni, hanno diritto ad maggiore aiuto. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere. Se dall’istanza per il riconoscimento del nuovo contributo emerge invece un contributo inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Contributo a fondo perduto, come cambia il calcolo degli importi

Con il decreto Sostegni bis, di fatto, l’importo del contributo a fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate verrà calcolato sempre tenendo conto del fatturato del contribuente che lo richiede. Non cambiano gli importi, ma cambiano le modalità per determinare il loro ammontare, perché questa volta il Governo ha introdotto il metodo del cd. “doppio binario.

In Il calcolo delle perdite sarà sempre in base al fatturato o ai corrispettivi, ma si potrà scegliere il periodo di riferimento. In pratica, si potrà scegliere per il confronto perdite/fatturato tra 2019 e 2020 oppure si può scegliere il confronto tra il periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 e 1 aprile 2020-31 marzo 2021.

Gli esclusi dal contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, agli entri pubblici e agli intermediari finanziari e società di partecipazione.

Inoltre, il testo del dl Sostegni bis stabilisce che il contributo in questione spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

A tal proposito, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Importi contributo a fondo perduto dl Sostegni bis: il calcolo delle percentuali

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 o dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Le percentuali di cui tenere conto sono le seguenti:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta.

Contributo a fondo perduto: come presentare domanda

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia (commercialista, consulente del lavoro etc.). La richiesta deve essere inviata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, la richiesta può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

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