Ho aperto la partita iva a novembre 2020. Per lo stesso anno non ho emesso alcuna fattura. In sostanza ho un fatturato 2020 pari a zero.
Posso richiedere il contributo a fondo perduto. Come devo compilare l’istanza di richiesta di contributo da inviare all’Agenzia delle entrate?
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Il nuovo contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni
Il D.L. 41/2020 decreto Sostegni, all’art.1, prevede un nuovo contributo a fondo perduto.
La determinazione dell’importo dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019, deve essere effettuata sulla base delle circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020. Tali documenti di prassi erano stati emanati in riferimento ai precedenti contributi a fondo perduto previsti in considerazione della pandemia da covid-19.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto non spetta.
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Quanto spetta?
Il contributo spettante è calcolato applicando, alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, una percentuale che varia a seconda dei ricavi/compensi conseguiti dal contribuente nel 2019. Tale differenza deve essere almeno pari al 30%.
Nello specifico, alla differenza come appena individuata, sia applica il:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Per coloro che anno aperto la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019 (anche da febbraio, marzo ecc), non è necessario verificare che la perdita sia almeno pari al 30%.
Il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, alternativamente:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- tramite riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione in F24.
La presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto e il calcolo della media fatturato 2020 e 2019
Con il provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello dell’istanza telematica da presentare alla stessa Agenzia nonchè le relative istruzioni.
Nelle istruzioni è specificato che il calcolo della media fatturato 2019 e 2020 deve essere effettuato sulla base delle seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Il criterio utilizzato per il calcolo della media 2020 deve essere lo stesso di quello utilizzato per la media 2019.
Contributo a fondo perduto: il calcolo della media fatturato
Dunque, sulla base dei suddetti criteri, dapprima determino il fatturato 2019 e lo divido per 12 (se effettivamente l’attività era già in essere al 31 dicembre 2018), poi individuo il fatturato 2020 e faccio la stessa divisione. Ottenute le due medie, le confronto e verifico che:
l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
Come già detto sopra, tale requisito non deve essere verificato per coloro che hanno aperto la partita iva, dal 1° gennaio 2019 in avanti.
Contributo a fondo perduto D.L. Sostegni anche per chi ha aperto la partita iva nel 2020: la risposta al lettore
Nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate in data 24 marzo, è specificato che i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.
- il fatturato e i corrispettivi
- con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.
A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.
Detto ciò, nel caso specifico del nostro lettore, il fatturato sarà pari a zero.
Ciò non toglie che avrà comunque diritto al contributo a fondo perduto, per un importo minimo non inferiore a 1.000 euro.
Potrà scegliere se ottenere il contributo direttamente sul conto corrente oppure di optare per un credito d’imposta di pari importo. Tale credito può essere utilizzato anche per pagare i contributi INPS: La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile:
- deve riguardare l’intero importo del contributo spettante
- deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Il contributo può essere richiesto compilando e inviando l’istanza solo on line, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Nel stesso arco temporale, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
In alternativa all’invio diretto, il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
La compilazione dell’istanza: la risposta al lettore
Nel caso specifico del lettore nell’istanza, nel prospetto requsiti:
- in assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero;
- deve barrare la casella con la quale si attesta di non rientrare tra i soggetti esclusi dal contributo ( comma 2, art. 1 del D.L. Sostegni);
- barrare la casella “Soggetto che ha aperto la partita iva dopo il 31-12-2018”.
Nel rispetto dei requisiti finora analizzati, anche nel caso specifico del lettore sarà possibile accedere al contributo a fondo perduto.