Contributi a Fondo Perduto, rilevati tentativi di richiesta fraudolenta da partite iva inattive

L’Agenzia delle entrate è riuscita ad individuare molti casi in cui la richiesta di contributo a fondo perduto è stata fatta da partite iva inattive.
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate sta individuando diversi casi di indebito accesso al contributo a fondo perduto.

Non pochi sono stati i casi in cui la richiesta è stata fatta da soggetti titolari di partita iva ormai inattiva, riesumata soltanto nel tentativo di accedere al beneficio.

 

Contributo a fondo perduto, attività di controllo

Per quanto riguarda i controlli e le eventuali sanzioni, l’Agenzia delle entrate, si legge nella guida relativa al contributo a fondo penduto pubblicata di recente, procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute ed effettua ulteriori controlli anche sulle fatture elettroniche, sui corrispettivi telematici e sulle liquidazioni periodiche Iva.

Sono effettuati specifici controlli, anche, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Qualora da questi controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la relativa sanzione.

 

Il caso delle Partite Iva inattive

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate, grazie alla mole di informazioni presente nei propri archivi (principalmente fatture elettroniche), riesce ad individuare i casi di richiesta illecita di accesso al beneficio.

L’Agenzia delle entrate è riuscita ad individuare molti casi in cui la richiesta di contributo a fondo perduto è stata fatta da partite iva inattive, riesumate soltanto per tentare di accedere al beneficio.

 

Le Sanzioni Previste

Qualora da questi controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la relativa sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

 

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