Attraverso la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, avente come oggetto “Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2020”, l’Inps comunica le aliquote di calcolo dei contributi, i minimali e i massimali aggiornati, maternità e scadenze per artigiani e commercianti per il 2020.
Contributi artigiani e commercianti 2020
Secondo quanto è stato reso noto attraverso la circolare sopracitata, per l’anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.
Le aliquote di calcolo dei contributi per i commercianti per il corrente anno risultano come segue:
- 24,09% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 21,99% per i Coadiuvanti /coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
Per quanto riguarda, invece, gli artigiani:
- 24% per i titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 21,90% per i Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni.
La riduzione contributiva al 21,90% (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per maggiori informazioni potete consultare la circolare n. 28 dell’INPS, dove vengono chiariti ulteriori aspetti in merito a:
- Contribuzione IVS sul minimale di reddito;
- Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale;
- Massimale imponibile di reddito annuo;
- Contribuzione a saldo;
- Imprese con collaboratori;
- Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
- Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii;
- Termini e modalità di versamento.
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