Contributi Colf e badanti nel 730. Un errore che fa il Caf a cui devi fare attenzione

Se non c'è corrispondenza tra "datore di lavoro" e intestatario del conto corrente da cui è partito il pagamento, molte volte il Caf non inserisce la deduzione in dichiarazione dei redditi
2 anni fa
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Contributi badante detraibili nel 730. In redazione di Investire Oggi abbiamo ricevuto un quesito che riguarda proprio questa tematica, in realtà è corretto parlare di deducibilità dei contributi e non di detrazione.

Detto ciò, il questo ricevuto in redazione è il seguente.

Ho portato tutti i documenti al Caf per presentare il mio 730/2023, redditi 2022; tra i vari documenti di spesa c’è anche la ricevuta intestata all’INPS che dimostra il pagamento dei contributi previdenziali della badante di mia madre; il Caf mi contesta il fatto che i contributi siano stai pagati dal conto corrente intestato a mia madre mentre sulla ricevuta di pagamento il sottoscritto è indicato come “datore di lavoro”.

Da qui, posto che non c’è corrispondenza tra “datore di lavoro” e intestatario del conto corrente da cui è partito il pagamento, il Caf non intende inserire la deduzione in dichiarazione dei redditi.

Il comportamento del Caf è corretto oppure posso inserire la deduzione nel 730?

Contributi badante nel 730, detraibili o deducibili?

In base all’art. 10, comma 2 del DPR 917/86, TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri. Dunque iniziamo col dire che è sbagliato parlare di Contributi badante detraibili nel 730; infatti si tratta di una deduzione dal reddito e non di una detrazione dell’Irpef.

Nella circolare n°24/e 2022, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che:

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro).

In questo caso, per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.

A ogni modo, i contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37. Non sono deducibili: i versamenti alla CAS.SA.COLF;  i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Fatta tale doverosa ricostruzione, rispondiamo al quesito su esposto (contributi badante detraibili nel 730).

Colf e badanti nel 730. Un errore che fa il Caf a cui devi fare attenzione

Innanzitutto partiamo dai documenti di cui il contribuente deve essere in possesso per dimostrare di aver effettivamente pagato i contributi che intende dedurre.

Il fisco potrebbe richiedere ai fini dei controlli:

  • le ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso);
  • per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui il servizio di assistenza è stato pagato tramite il c.d. “libretto di famiglia“, sono necessari: copia del libretto famiglia; ricevute dei titoli di pagamento mediante il F24 modello Elide, con causale
“LIFA”, oppure tramite il “Portale dei pagamenti” dell’INPS; la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all’assistenza personale o familiare.

Detto ciò, per dare riscontro al quesito è utile richiamare la risposta, Agenzia delle entrate n° 278/2019; in tale sede l’Agenzia delle entrate ha ammesso la deduzione dal reddito per i contributi Inps versati alla collaboratrice domestica dal contribuente, in qualità di datore di lavoro (come da risultanze del Mav),  utilizzando un conto corrente di terzi.

Dunque, via libera alla deduzione dei contributi per il “datore di lavoro” anche se il pagamento degli stessi  è stato effettuato da un conto intestato a una terza persona.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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