Contributi colf e badante: la deducibilità segue il principio di cassa

È deducibile la sola quota di contributi previdenziali ed assistenziali rimasta a carico del datore di lavoro e non anche quella a carico del lavoratore
5 anni fa
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I contributi previdenziali versati per colf e badanti assunti alle proprie dipendenze sono deducibili dal reddito complessivo. Nel dettaglio lo sgravio fiscale è previsto legislativamente dall’art. 10, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.).

E’, invece, detraibile al 19% lo stipendio pagato a condizione che il lavoratore sia inquadrato contrattualmente come addetto all’assistenza personale.

Pertanto laddove un contribuente abbia alle proprie dipendenze una colf per assistenza propria o di un proprio familiare, potrà detrarre dall’IRPEF lo stipendio pagato e dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali versati.

Un vademecum delle regole

La deducibilità dei contributi segue il principio di cassa. Dunque, nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, da presentare quest’anno, possono essere dedotti i contributi “versati” nel 2019 (ne consegue che rientrano nel beneficio fiscale 2019 anche i contributi riferiti al 4° trimestre 2018 ma pagati a febbraio dello scorso anno).

Non è deducibile l’intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. E’, comunque, fissato un limite massimo di deduzione in 1.549,37 euro. Non possono essere dedotti i versamenti fatti alla CAS.SA.COLF ed i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Infine, in merito all’indicazione della spesa nel modello di dichiarazione reddituale, l’onere andrà riportato al rigo E23 (se si presenta il Modello 730/2020) o al rigo RP23 (laddove si presenti il Modello Redditi PF/2020). Non possono essere, inoltre, dedotte le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.

51 del TUIR” (punti da 701 a 706 della CU 2020 con il codice 3).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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