I contributi da riscatto sono quelli che il lavoratore può versare al fine di integrare la sua pensione. Ecco la guida completa. Dopo aver analizzato i contributi figurativi (Contributi figurativi INPS per malattia e infortunio, Inps, contributi figurativi per maternità, Contributi figurativi per congedo maternità, tutto sulla domanda di accredito), è la volta dei cosiddetti contributi da riscatto. Questi sono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
- Non sono stati versati all’Inps i contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Se per i contributi figurativi, l’accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, detto “riserva matematica” che corrisponde agli oneri che l’Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.
Contributi da riscatto: i soggetti interessati
Possono chiedere il riscatto, secondo le norme previste:
- i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
- gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.
Periodi ammessi al riscatto
È consentito riscattare:
- i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), i cui contributi risultano:
- non versati dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata; (rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge 1338/62);
- non versati dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti (Sentenza della C.C. n. 18/1995 e Ordinanza della C.C. 21/2001 La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995);
- dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri diversi dal titolare (Sentenza della C.C. n. 18/1995 e Ordinanza della C.C. 21/2001. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995).
- il corso legale di laurea (art. 50 della Legge 153/69), le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati (art. 51 della Legge 153/69);
- l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari (art. 1, comma 198, della Legge 662/96);
- l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione.
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Contributi da riscatto: il pagamento dell’onere
L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, in cui sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.
- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
- in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%.
Il pagamento dei contributi da riscatto a rate è ammesso se
- il richiedente non è pensionato;
- i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
- il numero delle rate non può essere superiore a 60;
- l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro;
- la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;
- il mancato pagamento di 2 rate consecutive determina la chiusura della pratica e l’accredito solo dei contributi relativi al periodo per la cui copertura sono sufficienti i versamenti già effettuati (Circ. 142 del 22.6.1993).
Il mancato pagamento dell’importo in un’unica soluzione o il versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.