Contributi e indennità regionali per covid-19: detassazione piena

Non si pagano tasse sui contributi e sulle indennità covid-19, corrisposti dalla Regione in favore di lavoratori autonomi anche senza partita iva.
4 anni fa
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Non è da tassare l’indennità covid-19 corrisposta dalla Regione ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati. È, invece, da tassare il contributo regionale erogato ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n°273 del 20 aprile.

La detassazione  per i contributi covid-19

I contributi ricevuti da imprese e professionisti in considerazione della pandemia da covid-19 non sono tassati. A prevedere tale misura di favore, dovuta a parere di chi scrive, è l’ art.10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori. Nello specifico, i contributi e le indennità erogati in via eccezionale, connessi all’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati non sono tassati. Nello specifico, tale misura di favore riguarda contributi e indennità erogate in favore di imprese e lavoratori autonomi. Tali contributi e indennità, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile: delle imposte dirette e dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi. La ratio della disposizione è riconoscere a tutti i contributi erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione.

Ciò è dovuto al fatto che tali aiuti sono stati predisposti per contrastare gli effetti economici negativi causati dal covid-19.

Dunque, tutti i contributi e le indennità covid sono detassati.

La risposta n° 273 del 20 aprile

L’istanza di interpello, da cui scaturisce la risposta n° 273 del 20 aprile, ha ad oggetto il riconoscimento di una misura di sostegno in favore di  lavoratori autonomi e parasubordinati che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione, potenziando le proprie competenze professionali.

A favore di coloro che intraprendono tale percorso, è riconosciuta altresì un’indennità covid-19 una tantum, pari ad euro 1.000 euro. Si tratta di un’indennità di partecipazione ai suddetti percorsi.

Nello specifico sono beneficiati delle misure agevolative: i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione istante, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l’indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso.

Per la precisione accedono alla misura:

  1. lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata: co.co.co e lavoratori a progetto;
  2. lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore.

Sono esclusi coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se tali indennità possono beneficiare delle disposizioni di favore di cui all’art.10-bis del D.l. 137/2020 (vedi 1° paragrafo).

Il parere dell’Agenzia delle entrate: detassata l’indennità covid-19 per i lavoratori autonomi

La risposta dell’Agenzia delle entrate passa dall’analisi della locuzione utilizzata dal legislatore “«i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi». Soggetti che beneficano della detassazione prevista dal decreto Ristori.

Secondo l’Agenzia delle entrate, con tale locuzione si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale.

Da qui, l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo erogato dalla Regione è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore.

Anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.

Al contrario non possono beneficiare della detassazione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto privi di partita Iva).

La ragione sta nel fatto che i rapporti di lavoro riconducibili a tali ultimi soggetti producono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir); il rapporto di parasubordinazione dà luogo a reddito di lavoro autonomo soltanto se la collaborazione rientra “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. Pertanto, all’indennità corrisposta a tali soggetti dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto (articolo 24, Dpr n. 600/1973).

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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