Non è da tassare l’indennità covid-19 corrisposta dalla Regione ai lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o di cessione del diritto d’autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati. È, invece, da tassare il contributo regionale erogato ai lavoratori con contratto di collaborazione e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n°273 del 20 aprile.
La detassazione per i contributi covid-19
I contributi ricevuti da imprese e professionisti in considerazione della pandemia da covid-19 non sono tassati. A prevedere tale misura di favore, dovuta a parere di chi scrive, è l’ art.10-bis del D.L. 137/2020, decreto Ristori. Nello specifico, i contributi e le indennità erogati in via eccezionale, connessi all’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati non sono tassati. Nello specifico, tale misura di favore riguarda contributi e indennità erogate in favore di imprese e lavoratori autonomi. Tali contributi e indennità, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile: delle imposte dirette e dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi. La ratio della disposizione è riconoscere a tutti i contributi erogati in via eccezionale ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione.
Ciò è dovuto al fatto che tali aiuti sono stati predisposti per contrastare gli effetti economici negativi causati dal covid-19.
Dunque, tutti i contributi e le indennità covid sono detassati.
La risposta n° 273 del 20 aprile
L’istanza di interpello, da cui scaturisce la risposta n° 273 del 20 aprile, ha ad oggetto il riconoscimento di una misura di sostegno in favore di lavoratori autonomi e parasubordinati che intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione, potenziando le proprie competenze professionali.
A favore di coloro che intraprendono tale percorso, è riconosciuta altresì un’indennità covid-19 una tantum, pari ad euro 1.000 euro. Si tratta di un’indennità di partecipazione ai suddetti percorsi.
Nello specifico sono beneficiati delle misure agevolative: i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, residenti o domiciliati nella Regione istante, con contratto di collaborazione o di lavoro occasionale che non percepiscono l’indennità di disoccupazione NaSPI o il Reddito di Cittadinanza, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso.
Per la precisione accedono alla misura:
- lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata: co.co.co e lavoratori a progetto;
- lavoratori autonomi, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati, con contratto di lavoro occasionale o di cessione dei diritti d’autore.
Sono esclusi coloro che sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma.
Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se tali indennità possono beneficiare delle disposizioni di favore di cui all’art.10-bis del D.l. 137/2020 (vedi 1° paragrafo).
Il parere dell’Agenzia delle entrate: detassata l’indennità covid-19 per i lavoratori autonomi
La risposta dell’Agenzia delle entrate passa dall’analisi della locuzione utilizzata dal legislatore “«i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi». Soggetti che beneficano della detassazione prevista dal decreto Ristori.
Secondo l’Agenzia delle entrate, con tale locuzione si vogliono includere non solo i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, ossia coloro che esercitano un’arte o una professione, ma anche i soggetti che svolgono un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e sono, quindi, titolari di reddito di lavoro autonomo assimilato o occasionale.
Da qui, l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo erogato dalla Regione è fiscalmente irrilevante nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore.
Al contrario non possono beneficiare della detassazione i lavoratori con contratto di collaborazione e i parasubordinati iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto privi di partita Iva).
La ragione sta nel fatto che i rapporti di lavoro riconducibili a tali ultimi soggetti producono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir); il rapporto di parasubordinazione dà luogo a reddito di lavoro autonomo soltanto se la collaborazione rientra “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. Pertanto, all’indennità corrisposta a tali soggetti dovrà essere applicata la ritenuta a titolo di acconto (articolo 24, Dpr n. 600/1973).