Le assenze dal lavoro per i permessi fruiti ai sensi della legge 104 e il congedo straordinario biennale per assistere familiare portatori di handicap non fanno perdere la retribuzione e prevedono il riconoscimento della copertura pensionistica gratuita.
Chi fruisce di tali permessi, quindi, può farlo in tutta tranquillità con la consapevolezza di aver diritto in ogni caso alla busta paga normale e alla contribuzione figurativa per tali periodi.
Permessi mensili e contributi figurativi
A regolare la fruizione dei permessi mensili è l’articolo 33 della legge 104 che consente al lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, di assentarsi dal lavoro pe run massimo di 3 giorni al mese per assistere parente o affine, entro il terzo grado, che risulti essere in situazione di gravità.
Per tali periodi, in cui il lavoratore è assente dal lavoro, c’è la copertura, a partire dal 28 marzo 2000, grazie all’accredito dei contributi figurativi utili sia alla misura che al diritto della pensione. Il valore retributivo da attribuire ai permessi relativi alla 104 prevede una contribuzione figurativa che non incide aul numero di contributi settimanali spettanti ma solo sulla misura dell’assegno.
Congedo straordinario e contributi figurativi
Come abbiamo anticipato precedentemente, l’articolo 42, comma 5 del Dlgs numero 151 del 2001 riconosce a tutti i lavoratori la possibilità di fruire ci un congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave. Il congedo può avere una durata massima di 2 anni e spetta a genitori, figli,coniuge o fratelli e sorelle conviventi per assistere familiare con handicap.
Il lavoratore che fruisce del congedo straordinario ha due benefici: da una parte il riconoscimenti di una indennità di congedo pari all’ultima retribuzione percepita comprensiva di tredicesima, indennità e premi e dall’altra la copertura figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione.
Permessi per assistere minori di 3 anni con handicap
Ai genitori di bambini con età inferiore a 3 anni portatori di handicap è riconosciuta dall’articolo 33, comma 2 della legge 102 del 1994, la possibilità di fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito. L’accredito figurativo per questi periodi spetta in base alle regole stabilite per la fruizione dei congedi parentali e per i riposi giornalieri. A tali periodi è riconosciuto un valore retributivo pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale.
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