Il versamento dei contributi figurativi è utile a fini del raggiungimento della pensione per cui occorre verificare di avere i contributi INPS necessari, richiesti dalla legge. Ci possono essere dei periodi scoperti, che possono essere colmati proprio con questi contributi.
Contributi figurativi INPS
I contributi figurativi sono accreditati dall’INPS, senza alcun onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma, ha percepito un’indennità a carico dell’Inps ovvero ha percepito retribuzioni in misura ridotta.
- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale durante il rapporto di lavoro (ex assenza facoltativa post partum);
- riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.
Contributi figurativi per malattia o infortunio
Soffermandoci sui periodi di malattia o infortunio, sono eventi che scaturiscono l’accredito dei contributi:
- malattia indennizzata;
- malattia tempestivamente accertata;
- malattia professionale;
- malattia non indennizzata per essersi verificata in periodi non lavorati;
- malattia che non dà luogo ad indennizzo (es.: malattia per lavoro domestico);
- infortunio sul lavoro.
Non sono, invece, accreditabili i periodi di malattia e infortunio di durata inferiore ai 7 giorni. Si ricorda che per ottenere l’accredito è necessario almeno 1 contributo settimanale versato prima del periodo di malattia o infortunio.
Domanda contributi figurativi malattia e infortunio
La domanda di accredito deve essere presentata dall’interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza allegando:
- la certificazione di infortunio rilasciata dall’Inail
- la cartella clinica o dichiarazione dell’ospedale attestante il periodo di ricovero.
Se l’interessato nei periodi di malattia non è stato assistito da un ente previdenziale o non è stato ricoverato o degente in pubbliche istituzioni ospedaliere, per ottenere il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile occorre produrre:
- la denuncia di inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa,
- la data di cessazione della malattia deve essere denunciata entro 15 giorni dalla data stessa, esibendo contemporaneamente altra certificazione medica.