Nel contesto del sistema previdenziale italiano, il tema dei contributi INPS 2025 assume una rilevanza cruciale per chi opera con partita IVA, in particolare per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Questo meccanismo previdenziale obbliga al versamento di contributi indipendentemente dall’effettivo guadagno prodotto, basandosi su un principio fondante: la presunzione di un reddito minimo generato dal solo fatto di esercitare un’attività economica.
Contributi INPS: una costante anche senza incassi effettivi
A differenza di chi è iscritto alla Gestione Separata INPS, una caratteristica distintiva del sistema previdenziale italiano per gli artigiani e commercianti resta l’imposizione di contributi sul cosiddetto “reddito minimale”, un parametro fissato annualmente dall’INPS.
Questo reddito rappresenta una soglia di riferimento su cui calcolare l’importo minimo dei contributi obbligatori, da versare anche in assenza di guadagni effettivi. Tale logica crea una pressione finanziaria per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Infatti, i contributi devono essere corrisposti in modo continuativo attraverso scadenze trimestrali, a prescindere dalla redditività reale dell’attività.
Questo regime può risultare particolarmente oneroso rispetto ad altre opzioni previdenziali, come la gestione separata o le casse professionali specifiche, che prevedono, in genere, modalità di calcolo e versamento più flessibili e legate al reddito effettivo.
Il reddito minimo e le aliquote contributive
Ogni anno l’INPS aggiorna il reddito minimale e le aliquote contributive per la gestione artigiani e commercianti. Per l’anno d’imposta 2024, ad esempio, il reddito minimo è stato fissato a 18.415 euro. Questo valore rappresenta il riferimento per determinare il contributo minimo obbligatorio. Se il reddito effettivo di un’attività supera questa soglia, i contributi vengono ricalcolati (in sede di dichiarazione redditi) sulla parte eccedente, aumentando l’importo totale da versare.
Le aliquote contributive applicate al reddito minimale e a quello eccedente sono un altro elemento chiave del sistema. Nel 2024, l’aliquota per i commercianti sopra i 21 anni, ad esempio, è stata stabilita al 24,48% dalla Circolare INPS n.
Le scadenze per il pagamento dei contributi INPS 2025
In attesa della pubblicazione dei nuovi parametri per il 2025, rimangono invariate le scadenze per il versamento dei contributi INPS artigiani e commercianti relativi al reddito minimale. Per i contributi minimali dovuti sull’anno d’imposta 2025, i pagamenti dovranno essere effettuati in quattro rate trimestrali, ciascuna di pari importo, alle seguenti date:
- 16 maggio 2025
- 20 agosto 2025
- 16 novembre 2025
- 16 febbraio 2026
Se la scadenza cade di sabato, domenica o altro giorno rosso a calendario, si passa al primo giorno lavorativo successivo. Va de se anche che entro il 17 febbraio 2025 (il 16 è domenica) scade la quarta rate contributi minimi dovuti sull’anno d’imposta 2024.
Gli importi eccedenti il minimo: la Dichiarazione dei Redditi 2026
Oltre ai contributi INPS calcolati sul reddito minimale, è prevista una regolazione per gli importi eccedenti. I contributi dovuti in base al reddito effettivo dell’anno d’imposta 2025 saranno determinati in sede di Dichiarazione dei Redditi 2026. Questo conguaglio verrà liquidato seguendo le stesse scadenze previste per il pagamento del saldo e degli acconti IRPEF.
Tale struttura consente un adeguamento del carico contributivo alla reale capacità reddituale, pur mantenendo il vincolo del pagamento minimo obbligatorio.
Riassumendo
- Contributi INPS 2025: obbligo per partite IVA artigiani e commercianti, anche senza guadagni effettivi.
- Reddito minimale: base annua fissata dall’INPS per il calcolo dei contributi.
- Aliquote contributive: percentuali aggiornate annualmente per reddito minimale ed eccedente.
- Scadenze 2025: pagamenti trimestrali obbligatori il 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio.
- Conguaglio contributi: regolazione eccedenti con Dichiarazione Redditi 2026, seguendo scadenze IRPEF.