L’INPS cambia le regole per l’applicazione delle sanzioni civili in caso di evasione o morosità contributiva.
Le sanzioni applicabili ai datori di lavoro, in caso di mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, sono regolate dall’ art 116 commi 8 e 9 legge n. 388/2000.
La misura delle sanzioni civili viene differenziata se si tratta di evasione o omissione contributiva.
Omissione
Per i soggetti che non provvedono o provvedono in ritardo al pagamento dei contributi o dei premi dovuti, ovvero vi provvedono in misura inferiore il cui importo è rilevabile dalle denunce obbligatorie
Sanzione: Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi.
Evasione
In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi dovuti, occultando i rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.
Sanzione: sanzione civile pari al 30% dell’importo omesso, la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi o premi omessi.
L’INPS, con la circolare 66/2008, forniva chiarimenti sull’evasione contributiva e l’intenzione da parte del datore di lavoro di non versare i contributi (elemento soggettivo) o il tentativo di occultamento del rapporto di lavoro e di conseguenza il mancato versamento (elemento oggettivo). La circolare INPS estendeva il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti percentuali, anche alla mancata o tardiva presentazione denuncia contributiva, l’importante è che il datore di lavoro avesse adempiuto alla comunicazione dell’assunzione e la registrazione nei libri paga e matricola.
La Corte di Cassazione non concorda con l’Inps e con la sentenza n. 28966, del 27 dicembre 2011, chiarisce gli elementi che concorrono a definire l’ipotesi di evasione.
La Corte chiarisce che l’elemento oggettivo caratterizzato dall’ipotesi di evasione contributiva, si verifica quando manca qualsiasi forma documentale, che renda possibile l’accertamento della posizione lavorativa e i compensi erogati, sia nell’ipotesi di mancata presentazione delle denunce all’ente previdenziale o presentazione di denunce incompleta o infedele.
Contributi IINPS non pagati: nuovo orientamento INPS
L’INPS, con la circolare 106/2017, ha affermato il principio che la mancata o infedele comunicazione dei dati necessari alla verifica del debito contributivo agli enti preposti, essendo noti al datore di lavoro o lavoratore autonomo, rendono evidente l’intenzione di non adempiere all’obbligo contributivo.
Casi di omissione
- Mancato o ritardato pagamento dei contributi in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie
- Recupero agevolazioni indebite
- Regolarizzazione derivante da sentenza di reintegra
- Denuncia presentata entro 12 mesi.
Casi di evasione
- Mancanza di documentazione che accerti il rapporto di lavoro e/o l’erogazione del compenso
- Assenza denunce obbligatorie (flussi Uniemens, denunce Inail)
- Denunce incomplete o non corrispondenti al vero
- Tardiva denuncia della situazione debitoria.
Ravvedimento operoso
E’ possibile operare il ravvedimento operoso, con una sanzione più lieve, nell’ipotesi di evasioni, a condizioni che:
- la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
- il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia;
- la denuncia sia stata presentata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’INPS.
Il ravvedimento operoso è applicabile a condizione che la denuncia sia presentata prima dell’avvio di qualunque accertamento ispettivo.
Nuovo ravvedimento operoso, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia Entrate
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