La decisione della BCE di abbassare il tasso di interesse di riferimento al 3,65% a partire dal 18 settembre ha effetti positivi sia sulla richiesta di dilazione dei contributi INPS ai fini pensionistici sia sulle sanzioni civili da applicare in ipotesi di omesso versamento.
Infatti, le sanzioni civili tengono conto altresì del tasso di interesse di riferimento, ex TUR quale base di riferimento alla quale applicare la maggiorazione del 5,5%. Nei fatti, la sanzione applicabile sarà pari al 9,15%.
Attenzione però, dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova ipotesi di ravvedimento dei contributi.
Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n° 89/2024.
La riduzione del tasso di interesse BCE
La BCE, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR). La novità decorre dal 18 settembre 2024.
Considerando la maggiorazione di 6 punti percentuali, chi richiederà una rateazione dei contributi pagherà interessi pari al 9,65%. Siamo ancora ad un livello molto alto che nei prossimi mesi comunque sarà rivisto al ribasso se il tasso di inflazione continuerà a scendere.
Il nuovo tasso troverà applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024. Naturalmente i piani di rateazione già concessi non subiranno alcuna modifica. Posto che il tasso di interesse è quello cristallizzato al momento di richiesta delle rate.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.
Omessi versamenti contributivi con sanzioni ridotte
Il nuovo tasso di interesse BCE incide anche sulle sanzioni civili da applicare in ipotesi di omesso versamento dei contributi INPS.
Infatti, come detto in apertura le sanzioni civili tengono conto altresì del tasso di interesse di riferimento, ex TUR, quale base alla quale applicare la maggiorazione del 5,5%.
Come si legge nella circolare INPS n°89/2024 sugli interessi da dilazione e sugli omessi versamenti dei contributi:
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Il DL 19/2024 ha previsto una nuova forma di ravvedimento per chi non ha pagato i contributi ma si mette a posto entro un breve termine.
Infatti, a decorrere dal 1° settembre 2024:
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori,
- la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
Le ipotesi di evasione contributiva
In ipotesi di evasione contributiva la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il DL 19/2024 ha confermato alcune ipotesi di ravvedimento con alcune novità:
- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).
Con riferimento all’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo: le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Le sanzioni con procedere concorsuali in essere
In riferimento alle aziende sottoposte a procedure concorsuali (ad esempio fallimento), le sanzioni possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello per gli interessi legali, a patto che siano pagati contributi e spese.
Considerato che il TUR (3,65%) è superiore al tasso di interesse legale in essere nel 2024 (2,5%), si prende a riferimento tale tasso e le sanzioni sono così individuate:
- in caso di omissione contributiva si applica il 3,65% (misura del tasso UE),
- mentre in caso di evasione contributiva si applica il 5,65% (misura del tasso UE maggiorato di 2 punti percentuali).
Sanzioni che saranno operative dal 18 settembre.
Riassumendo…
- La BCE ha fissato un nuovo tasso di interessi di riferimento, ex TUR;
- il tasso BCE è pari al 3,65%;
- la novità incide sulla richiesta di dilazione dei contributi INPS ai fini pensionistici sia sulle sanzioni civili da applicare in ipotesi di omesso versamento.
- il nuovo tasso di interessi avrà affetti a decorre dal 18 settembre.