Anche i contributi previdenziali versati dagli avvocati alla Cassa Forense potranno essere versati con l’F24. A partire dal 25 gennaio saranno operative le causali versamento previste dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 1 dell’11 gennaio. Ciò è possibile grazie alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense con la quale è stata regolata la riscossione tramite F24 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla stessa Cassa.
Ecco in chiaro le causali versamento che andranno utilizzate.
Gli avvocati e la contribuzione previdenziale
Gli avvocati iscritti alla cassa Forense sono tenuti a corrispondere:
- il contributo minimo soggettivo;
- contributo integrativo minimo nonchè
- il contributo di maternità.
Attenzione, il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022.
Il contributo soggettivo è determinato con le seguenti percentuali: 3% sul reddito eccedente il minimale; 14,5 % sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto reddituale stabilito annualmente. Ad ogni modo, è dovuto un contributo minimo soggettivo intero pari a euro 2.890 euro(per il 2020).
I contributi previdenziali sono riscossi tramite M.Av. Da produrre autonomamente collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – M.Av”.
Inoltre, è facoltà degli iscritti alla Cassa Forense il c.d contributo soggettivo modulare:
gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, volontariamente, versare il contributo soggettivo modulare per finanziare una quota aggiuntiva di pensione, nella misura percentuale compresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno(portale Cassa Forense).
La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del mod.5, con l’indicazione della misura della percentuale scelta.
Il versamento dei contributi oltre il minimale
Le eventuali eccedenze a titolo di contributo soggettivo ed integrativo, calcolate automaticamente in sede di compilazione telematica del mod. 5, devono essere versate in due rate, di pari importo entro i termini di scadenza di seguito indicati (fonte portale Cassa Forense):
- 31 luglio (I rata autoliquidazione),
- 31 dicembre (II rata autoliquidazione).
E’ ammesso il pagamento anche in un’unica soluzione entro il 31 luglio.
In riferimento all’anno 2020,il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) è differito al 31/12/2020 (Delibera CDA del 02 Aprile 2020). Il mod.5 2020 doveva essere inviato entro il 31 dicembre 2020. E’ ammesso un ritardo non superiore agli 8 giorni.
I contributi dovuti potranno essere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro:
1) in unica soluzione entro il 31/12/2020 (termine oramai spirato), a mezzo MaV, senza interessi e sanzioni;
oppure
2) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/3/2021 e 31/3/2022, maggiorate dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni.
Oppure post iscrizione a ruolo 2021, maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50%, senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente all’Agente della riscossione, fino a 72 rate.
La scelta tra le alternative di pagamento sopra richiamate è irrevocabile.
Contributi previdenziali avvocati: il versamento in F24
Con la risoluzione n°1 dell’11 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha individuato le causali versamento da utilizzare per pagare i contributi previdenziali con l’F24.
Nello specifico, devono essere utilizzate le causali di seguito individuate:
- “E100” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- “E101” denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- “E102” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione(Mod. 5)”;
- “E103” denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”.
Le causali vanno indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- – nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
- – in quello “codice sede”, nessun valore;
- – nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- – nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
Le causali in commento sono operative a decorrere dal 25 gennaio 2021.