Buongiorno.
Sono un Sottufficiale Esercito Italiano nato il 03/10/1963 ed arruolatosi in data 02/09/1985. In base alla vigente normativa (Legge Dini + Maroni + Fornero) non potendo maturare un’anzianità contributiva complessiva di anni 42 (40,7 + 15 mesi finestra mobile) entro il 02/09/2018, ovviamente non posso produrre domanda di pensione anzianità anticipata ma dovrò aspettare il compimento del 60°anno di età il 03/10/2023 quando verrò messo in quiescenza d’ufficio per limiti di età in base alla normativa vigente. Considerato che sino al 2023 potrebbe venire a qualcuno in mente di mettere mano alla normativa vigente, esisterebbe per me la possibilità durante il corrente anno di versare alla gestione separata INPS (ex INPDAP sino al 2013) i contributi mancanti in un’unica soluzione per raggiungere i 42 anni contributivi richiesti entro il 02/09/2018 rimanendo in servizio sino a quella data o in alternativa dimettendomi con effetto immediato se necessario?
Preciso che ad oggi ho maturato 32 anni e 4 mesi contributivi effettivi + 3 anni contributi figurativi per servizio prestato in reparti operativi + 1 anno contributivo oneroso in corso di riscatto a pagamento rata mensile stipendio da novembre 2017 a novembre 2018 perché sino al 03/10/2023 non potrei raggiungere il massimo previsto dalla Legge Dini di 5 anni contributi figurativi per i quali sono richiesti 25 anni di servizio in reparti operativi (1 anno ogni cinque).
Pertanto, ad oggi, ho maturato un totale di 35,4 anni contributivi.
So che il mio è un caso atipico regolato da una particolare normativa che riconosce specificità alle FF.AA. e dell’Ordine ma vorrei avere se possibile una risposta chiarificatrice in merito.
Ringraziando in anticipo, invio Cordiali Saluti.
I contributi volontari sono utili al lavoratore per perfezionare il diritto di tutte le pensioni dirette e indirette: vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità, superstiti e reversibilità.
Possono accedere ai versamenti dei contributi volontari i lavoratori che abbiano cessato o interrotto l’attività lavorativa e possono essere ammessi anche i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
I contributi volontari possono essere utili a coprire periodi per i quali il lavoratore non svolge attività lavorativa, ha chiesto periodi di aspettativa, ha avuto periodi di contratti part-time orizzontale o verticale.
Chi può chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari?
Possono chiedere l’autorizzazione:
- i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all’INPS o ad altre forme di previdenza;
- i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i liberi professionisti purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).
L’autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa, ma può essere concessa anche se il rapporto di lavoro non è cessato nel caso di:
- sospensione dal lavoro anche per periodi brevi se sono assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro (come ad esempio l’aspettativa per motivi di famiglia);
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 564 del 8 settembre 1996;
- attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Quanti contributi volontari possono essere versati?
Si possono versare contributi volontari solo per i periodi correnti, ovvero 4 trimestri ogni anno e il versamento deve essere versato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.
Non può, quindi, versare gli anni di contributi che le mancano al raggiungimento dei 42 anni di contributi entro il 2 settembre 2018, entro tale data, infatti potrebbe versare soltanto 6 mesi di contributi volontari. I contributi volontari non possono essere versati in un’unica soluzione.
Per dubbi e domande contattami: [email protected]
Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.