Contributo a fondo perduto agenti di commercio: l’indennità di fine rapporto non fa fatturato

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel calcolo del fatturato non bisogna considerare l'indennità di fine rapporto.
4 anni fa
5 minuti di lettura
Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

Ai fini della verifica della perdita di fatturato, per richiedere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, agenti e rappresentanti di commercio non devono considerare eventuali indennità di fine mandato ricevute nel periodo di monitoraggio 2019 e 2020. Tale indicazione era stata fornita in precedenza dall’Agenzia delle entrate in riferimento al primo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio. Ecco come agenti e rappresentanti di commercio devono calcolare il fatturato ai fini dell’accesso al fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto nel Decreto Sostegni: ammessi anche agenti e rappresentanti di commercio

L’art.1 del D.L. 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per titolari di reddito di impresa e professionisti.

Il contributo spetta anche ai titolarti di reddito agrario. Sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa. Anche gli agenti e i rappresentanti di commercio possono richiedere il contributo a fondo perduto. E’ lecito chiedersi se il reddito prodotto dall’agente di commercio sia reddito professionale o reddito d’impresa. Ebbene, agenti e rappresentanti di commercio producono reddito d’impresa. L’attività svolta va inquadrata tra le attività commerciali, ex art 2195 del codice civile. Gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa risultano contestualmente iscritti sia alla Gestione commercianti dell’INPS sia  all’Enasarco. Il contributo spetta indipendentemente dalla forma giuridica dell’attività svolta: ditta individuale persona fisica; S.n.c; S.a.s.; S.r.l; S.p.A.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Contributo a fondo perduto: requisiti da rispettare

Detto ciò, per richiedere il contributo a fondo perduto è necessario rispettare precisi requisiti che devono essere attestati nell’istanza di richiesta del contributo.

In primis, i beneficiari devono presentare un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Oltre al requisito dei ricavi/compensi, è necessario, alternativamente che:

  • l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  • l’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, per coloro che hanno aperto la partita iva dal 2019 in avanti, non è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato.

Il calcolo del fatturato: a confronto il 2020 con il 2019

L’aspetto che sta destando maggiore preoccupazione è il calcolo del fatturato. Infatti sono diversi i quesiti che stiamo ricevendo in redazione.

Questo perchè il l contributo spettante è calcolato applicando, alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019, una percentuale che varia a seconda dei ricavi/compensi conseguiti dal contribuente nel 2019. La differenza deve essere almeno pari al 30%. Salvo quanto detto per coloro che hanno aperto la partita iva dal 2019 in avanti.

Alla differenza di media fatturato si applicano le seguenti percentuali:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Difatti, l’entità del contributo, passa dalla corretta determinazione del fatturato.

Calcolo del fatturato: si considerano tutte le fatture emesse, immediate, anticipate e differite

Ai fini del calcolo del fatturato, devono essere considerate tutte le fatture emesse: anticipate e differite. Anche quelle riferite ad operazioni di autoconsumo.  Ad ogni modo, si tratta di regole che valgono per la generalità dei contribuenti. Indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito. Tali regole valgono anche per i contribuenti forfettari.

Detto ciò, per calcolare correttamente il fatturato è necessario rispettare le indicazioni di seguito elencate:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Naturalmente, è necessario seguire lo stesso criterio sia per determinare il fatturato 2020 sia per determinare quello 2019.

Per non avere risultati falsati e porsi a riparo da eventuali controlli da parte del Fisco. Per contributo non spettante.

Attenzione, ai fini del fatturato rileva data di effettuazione delle operazione. Dunque:

  • per le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e,
  • per le fatture differite, la data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

L’indennità di fine mandato per gli agenti di commercio

Come anticipato sopra,  anche agenti e rappresentanti di commercio possono richiedere il contributo a fondo perduto. La richiesta può essere inoltrata entro il prossimo 28 maggio.

Nel calcolo del fatturato si dovrà considerare sempre la data di emissione della fattura. Indipendentemente dal mese di competenza delle provvigioni. Nel calcolo del fatturato devono essere considerati seguenti elementi imponibili: provvigioni, premi,  fisso mensile ecc.

Tra i diversi quesiti arrivati in redazione uno riguarda il calcolo del fatturato nel caso in cui nel periodo di monitoraggio 2019 e 2020 l’agente di commercio abbia ricevuto un’indennità di fine mandato.

Come si legge sul sito della Fondazione Enasarco, il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all’agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell’anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell’anno dovrà essere liquidato dall’azienda mandante direttamente all’agente. Sono destinatari del Firr, gli agenti: operanti in forma individuale; gli agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc); gli agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).

Le aziende devono aver effettuato la prima iscrizione ad Enasarco (ed essere in possesso del “numero di posizione”, identificativo delle mandanti); aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.

Il calcolo del fatturato e l’indennità di fine mandato: non rileva ai fini del fatturato

Fatta tale doverosa ricostruzione, è da chiarire che l’indennità di fine rapporto se non fatturata dall’Agente ( non vi è obbligo, è sufficiente una nota di quietanza con ritenuta del 20%),non deve essere considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.

Ciò è stata confermato anche dall’Agenzia delle entrate nella circolare n° 22/E 2020. Al quesito n° 3.2.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Obbligazioni 'fognatura' portoricane in corso di emissione
Articolo precedente

Obbligazioni ‘fognatura’ di Porto Rico, verso maxi-emissione a tassi ragionevoli

Firma elettronica
Articolo seguente

Registrazione atti privati: la firma elettronica avanzata non fa sconti