Il contributo a fondo perduto di cui al D.L. Sostegni spetterà, nell’importo di 1.000 euro, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019. La novità riguarda le imprese a cui non spetterebbe il contributo a fondo perduto del citato decreto in quanto non rispettano il requisito in base al quale l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale novità è contenuta in un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni.
Il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni
L’art.1 del D.L. 41/2021, D.L. Sostegni prevede un contributo a fondo perduto per le partite iva colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da covid-19.
In particolare, rientrano nella platea dei potenziali beneficiari i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Quest’ultimi sono ammessi anche se determinano il reddito su base catastale.
Il contributo a fondo perduto è commisurato alla perdita media di fatturato 2020 rispetto al 2019.
Nello specifico, il primo requisito da rispettare per presentare l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto è quello di avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
Non basta rispettare tale requisito.
Infatti, per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti ulteriori requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Dunque, i soggetto di cui al punto 2), possono richiedere il contributo a fondo perduto anche se non rispettano il requisito relativo alla perdita di fatturato. In tale caso.
- se c’è perdita anche inferiore al 30%, il contributo sarà loro riconosciuto in base alle percentuali previste dal decreto;
- se non c’è perdita, il contributo sarà comunque riconosciuto per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche.
Dunque, con partita iva aperta prima del 2019 è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato.
Le percentuali applicabili
L’ammontare del contributo spettante è individuato applicando una percentuale specifica alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
A tal proposito, le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Le novità per il contributo a fondo perduto
Come anticipato sopra, dunque, con partita iva aperta (attiva) prima del 2019 è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato.
Proprio su tale aspetto, un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. 41/2021, D.L. Sostegni, estende l’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto in parola.
Nello specifico, il contributo a fondo perduto viene riconosciuto nella misura massima di euro 1.000:
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
- è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetterebbe il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto-legge Sostegni.
Non spetterebbe, in quanto non rispettano il requisito della perdita di fatturato di almeno pari al 30%.
Difatti, l’apertura riguarda le start-up 2019 che non rispettano il requisito della perdita di fatturato. Purché siano rispettati tutti gli altri requisiti di accesso previsti dalla norma. Infatti, il contributo di cui all’art.1 del D.l. Sostegni è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore (perdita) almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Con l’approvazione dell’emendamento, le imprese che hanno attivato la partita iva nel corso del 2018 ma con attività iniziata nel 2019 potranno accedere al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito della perdita di fatturato.
Le risorse destinate a tale novità sono pari a 20 milioni per l’anno 2021.
Infine, è demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dall’emendamento, anche per il rispetto del predetto limite di spesa.