Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato la circolare n. 15 / E, con la quale chiarisce alcuni aspetti relativi al contributo a fondo perduto. Fra gli altri, viene chiarita la natura contabile e fiscale del contributo a fondo perduto.
Contributo a fondo perduto, come va contabilizzato?
Sul piano contabile, chiarisce la circolare sopra citata, il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in “conto esercizio” in quanto esso è “erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID – 19”.
Trattamento fiscale del Contributo
Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) il contributo “non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta”.
In altri termini, il contributo:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette;
- non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP);
- non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
- non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.
“Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
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