Contributo a fondo perduto D.L. Sostegni: il cambio del codice ATECO non è un problema

Rileva il mero possesso di una partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.
4 anni fa
3 minuti di lettura
Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni può essere richiesto dai titolari di partita iva attiva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021. In redazione abbiamo ricevuto diversi quesiti relativi alla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto anche laddove il contribuente ha cambiato il proprio codice attività, c.

d codice ATECO.

In questo approfondimento ti daremo una risposta motivata.

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi colpiti dall’attuale pandemia da covid-19. Il contributo  varia seconda della perdita di fatturato subita nel 2020 rispetto al 2019.

Per accedere al contributo a fondo perduto, è necessario avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, deve essere posseduto uno dei seguenti requisiti ossia:

  • importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
  • attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Dunque, coloro che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti (anche in corso d’anno) accedono al contributo a fondo perduto, applicando le suddette percentuali, anche con una perdita inferiore al 30%.

Il calcolo del contributo a fondo perduto

Il contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Ad ogni modo, il contributo riconosciuto, non può essere inferiore a 1.000 euro e maggiore di 150.000 euro.

Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica) ovvero
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione in F24.

Soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni può essere richiesto dai titolari di partita iva attiva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • a coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
  • ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • agli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
  • agli intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Contributo a fondo perduto e cambio di codice ATECO

In redazione abbiamo ricevuto diversi quesiti relativi alla possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto anche laddove il contribuente ha cambiato il proprio codice attività, c.d codice ATECO. Nel momento in cui decidiamo di aprire la partita iva dobbiamo anche individuare un codice ATECO.

Il codice individua l’attività effettivamente svolta, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, un avvocato, nel presentare il modello di iniziato attivita, modello AA9/12 dovrà inserire il codice ATECO 69.10.10.

Detto ciò, può accadere che nella compilazione del modello AA9/12 (modello AA7/10 per le società) il contribuente indichi un codice ATECO errato. Da qui, è necessario presentare, con lo stesso modello, una comunicazione di variazione dati per correggere le informazioni date in precedenza. Può anche accadere che viene variata l’attività svolta.

Cosa succede se il contributo a fondo perduto è richiesto nella more della comunicazione della variazione al Fisco?

Noi di investire oggi riteniamo che ciò che rileva ai fini del Contributo a fondo perduto è il possesso di una partita iva attiva. Dunque, la variazione del codice ATECO non dovrebbe rappresentare un problema ai fini della richiesta del contributo.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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