Nel caso in cui, dopo aver presentato richiesta di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (convertito in Legge n. 77 del 2020), il soggetto richiedente dovesse accorgersi di non aver diritto al beneficio, questi potrà spontaneamente rinunciarvi e provvedere alla restituzione. Egli non subirà sanzioni laddove la rinuncia sia presentata prima che il contributo gli venga accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato. Inoltre le sanzioni non scatteranno nemmeno nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E del 2020 in cui è affrontato il quesito posto da un contribuente il quale ha fatto presente all’Amministrazione che in data 15 giugno 2020 ha effettuato la richiesta del contributo a fondo perduto in commento e che, successivamente, in data 24 giugno 2020 ha presentato l’istanza di rinuncia che è stata protocollata in pari data. Il 25 giugno 2020 il contribuente medesimo ha, tuttavia, ricevuto l’accredito del contributo a fondo perduto richiesto.
La restituzione del contributo non spettante: sanzioni e modalità
Premesso che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo, l’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo stesso e gli interessi, versando le relative sanzioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997.
Per il riversamento si utilizzano i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020. La restituzione avviene con il Modello F24 ELIDE ed i codici da utilizzare sono:
- 8077 (Capitale);
- 8078 (Interessi);
- 8079 (Sanzione).
Ad ogni modo, già era stato precisato nella Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 che, non si applicano le sanzioni se la rinuncia è presentata prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale del contribuente.
Parimenti, conclude l’Agenzia delle Entrate, “non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo come nel caso riportato nel quesito. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi” (utilizzando i suddetti codici tributo).