L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributo per la restituzione dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza covid-19. L’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.
Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio
Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.25 ha previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno subito una perdita di fatturato causa Covid-19. Rientrano tra i beneficiari i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate.
Anche con proseguimento dell’attività di terzi.
Il comma 12, dello stesso articolo 25, prevede, tra l’altro, che:
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”
Anche per gli altri contributo a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19 trova applicazione la citata disposizione.
Chi deve restituirlo e come
Con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, l’Agenzia istituisce i codici tributo per recuperare i contributi in questione.
Ecco i codici tributo istituti
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”
- 7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”
- “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
Devono essere dunque inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), rispettivamente, per riversare il cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.
In sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente”, devono essere indicati i dati identificativi di chi versa.
Nella sezione “Erario ed altro” vanno riportati:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio.
- campo “tipo”, la lettera “R”
- campo “codice”, i codici tributo sopra indicati
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con codice tributo “A100” già esistente.
Tali codici tributo sono da utilizzare anche per il recupero degli altri contributo a fondo perduto erogati dal’Agenzia delle entrate durante l’emergenza Covid-19.