Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni non rientra tra le somme pignorabili in capo al debitore. Dunque, coloro che percepito il contributo a fondo perduto sono schermati da eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulla somme percepite. Tale importante disposizione è stata inserita in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni, il cui testo finale dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale. Infatti, la conversione in legge deve avvenire entro il 21 maggio.
Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni
In fase di conversione in legge del D.
Il contributo è riconosciuto a imprese, professionisti e titolari di reddito agrario. Quest’ultimi sono ammessi al contributo a fondo perduto anche se determinano il reddito su base catastale, ex art.32 del DPR 917/86, TUIR.
Il contributo a fondo perduto minimo spettante è pari a 1.000 euro, quello max non può superare l’importo di 150.000 euro.
Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono stati individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 (prot. n. 77923), come modificato con provvedimento del 29 marzo 2021 (prot. n. 82454).
Per presentare l’istanza di contributo è necessario essere in possesso di precisi requisiti. Infatti, coloro che presentano la richiesta devono avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Ma ciò non è sufficiente.
Infatti, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
L’istanza può essere presentata entro il prossimo 28 maggio.
Intanto, sono già partiti i controlli dell’Agenzia delle entrate sui potenziali beneficiari illegittimi. In tale caso, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del contributo non spettante.
Il calcolo del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il contributo a fondo perduto è impignorabile
In fase di conversione in Legge del D.L. sostegni, è stato approvato un importante emendamento che va a completare la norma sul contributo a fondo perduto.
Nello specifico, viene introdotta una misura agevolativa nei confronti di coloro che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni.
In particolare, coloro che percepito il fondo perduto sono schermati da eventuali procedure di pignoramento attivate da terzi sulla somme percepite.
Il contributo a fondo perduto non rientra tra le somme pignorabili al debitore.
Tale importante disposizione è stata inserita in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni, il cui testo finale dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale. Infatti, la conversione in legge deve avvenire entro il 21 maggio.
La stessa disposizione era stata prevista anche per il reddito di cittadinanza. Tuttavia, per il reddito di cittadinanza la misura di favore è stata stralciata.