Il contributo a fondo del decreto Sostegni spetta anche alle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. A condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o aiuti per la ristrutturazione e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione. La nozione di impresa in difficoltà è quella stabilità dalla normativa europea. Nello specifico, il riferimento è all’articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE.
Si arriva a tale ricostruzione sulla base del quadro temporaneo degli aiuti di stato e sul richiamo ad esso effettuato dalla normativa del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni.
Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni: soggetti esclusi
L’art.1 del D.L. 41/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese colpite dalla pandemia da covid-19 e dalla conseguente crisi economica che ne è scaturita. Il contributo a fondo perduto spetta anche a professionisti e titolari di reddito agrario. Soggetti residenti o stabiliti in Italia. Alla data del 16 aprile, L’Agenzia delle entrate ha già pagato circa 3 miliardi di euro a titolo di contributo a fondo perduto.
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.
Più nello specifico, non possono richiedere il contributo a fondo perduto:
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Il contributo a fondo perduto per le imprese in difficoltà
L’art.
le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni(..).
Il quadro temporaneo è stato nel corso dell’ultimo anno oggetto di diverse modifiche.
La Commissione Europea ha prorogato al 31 dicembre 2021 la validità del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato in considerazione dell’emergenza da covid-19.
Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una modifica (la terza). Modifica con la quale ha esteso il campo di applicazione del quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie. La nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell’articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE.
Le imprese in difficoltà possono ammesse alle agevolazioni regolate dal quadro temporaneo a condizione che: non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)
Dunque, anche le imprese in difficoltà possono accedere al contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni.
Quando un’impresa è considerata in difficoltà?
In base a quanto detto sopra la nozione di impresa in difficoltà è contenuta all’articolo 2, punto 18, del Reg.
Ad esempio, per le S.R.L. si parla di imprese in difficoltà (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due dili gence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.