I soggetti beneficiari dei nuovi contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis possono controllare (direttamente o tramite intermediario incaricato se la richiesta è presentata tramite quest’ultimo) l’esito della richiesta.
Stiamo parlando del contributo a fondo perduto per attività stagionali e del contributo a fondo perduto perequativo (per quest’ultimo si attende ancora il decreto attuativo).
Lo stesso decreto Sostegni bis ha poi previsto anche il contributo automatico per i soggetti che hanno goduto di quello di cui al precedente decreto Sostegni.
Contributo a fondo perduto: scarto, sospensione e accoglimento
Una volta presentata la richiesta all’Agenzia delle Entrate (la domanda non è prevista per il beneficio automatico) è possibile consultarne l’esito accedendo (direttamente o tramite intermediario delegato) nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Al termine dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che il sistema conclude l’elaborazione e:
- in caso di esito negativo, scarta l’istanza
- nell’ipotesi di incoerenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli
- in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.
L’esito positivo della richiesta
In caso di esito positivo, è indicato l’ammontare del beneficio erogato mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta che, per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni bis automatico, è al netto dell’importo percepito per tale ultimo contributo.
Nel caso di scarto o sospensione ne è indicato, invece, anche il motivo. La sospensione dell’istanza, potrebbe derivare dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (per esempio, assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore alla fascia di ricavi indicata nell’istanza, eccetera) ovvero sulle Comunicazioni LIPE e sulle dichiarazioni iva riferite agli anni 2019.
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