C’è tempo fino a domani 28 maggio per presentare istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni; se si ha diritto al contributo del decreto Sostegni in automatico verrà riconosciuto, per lo stesso importo, quello previsto dal decreto Sostegni-bis.
Non saranno prese in considerazione eventuali istanze presentate in ritardo.
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Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni
L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, la cui legge di conversione è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Legge n° 69/2021, prevede un contributo a fondo perduto per imprese professionisti e titolati di reddito agrario che hanno subito la grave crisi economica legata al Covid-19.
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario rispettare i seguenti requisiti.
In primis, il monte/ricavi compensi conseguito nel 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Non possono richiedere il contributo a fondo perduto:
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
- soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
A quanto ammonta il contributo a fondo perduto?
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali applicabili sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Per coloro che hanno parto la partita iva dal 2019, in avanti le suddette percentuali si applicano anche se la perdita subita è inferiore al 30%.
Per tali soggetti, se non c’è perdita, è comunque riconosciuto il contributo minimo di 1.000 per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche.
Gli stessi importi minimi sono riconosciuti a chi ha aperto la partita iva prima del 2019, ha una perdita di almeno il 30%, ma applicando le percentuali sopra esposte otterrebbe un contributo più basso.
Istanza accettata o sospesa: i termini da rispettare
L’istanza del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni deve essere presentato entro domani 28 maggio.
Attenzione a non andare oltre tale data in quanto l’Agenza delle entrate non metterà proprio in lavorazione le istanze tardive.
Detto ciò, occhio alle tempistiche di presentazione di eventuali istanze sostitutive.
Una volta che abbiamo inviato l’istanza, il sistema dell’Agenzia delle entrate rilascia un numero di protocollo telematico assegnato che identifica la stessa istanza.
Di seguito, il sistema avvia una serie di controlli formali di alcuni dati indicati nell’istanza, ad esempio:
- l’esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente,
- della partita Iva attiva,
- la presenza di tutti i campi obbligatori,
- ecc.
I controlli possono terminare con una ricevuta di scarto oppure in caso di esito negativo con una ricevuta di presa in carico dell’istanza.
Nella guida dell’Agenzia delle entrate è specificato che:
Se, dopo aver inviato l’istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Dopo tale momento, non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.
L’istanza sostitutiva deve essere inviata sempre entro il 28 maggio.
I controlli successivi sulle istanze inviate
Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua dei controlli più approfonditi.
Al termine di tali controlli, il sistema conclude l’elaborazione e:
- in caso di esito negativo, scarta l’istanza;
- in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli.
Nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021.
Se invece i controlli danno esito positivo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.
L’esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione.
La sospensione dell’istanza
La sospensione dell’istanza può essere disposta laddove, ad esempio:
- assenza di dichiarazione dei redditi,
- dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell’istanza ecc.) ovvero sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva ovvero sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 ovvero sui dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (es. ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).
Da qui, una volta che il contribuente è venuto a conoscenza della sospensione dell’istanza il contribuente, deve verificare se ha indicato dati errati nell’istanza o se invece ad essere errati sono gli adempimenti dichiarativi.
Detto ciò, in base a quanto riportato nella guida dell’Agenzia delle entrate:
- nel primo caso, potrà procedere ad inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 maggio 2021,
- nel secondo caso, viene suggerito di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l’istanza entro il 28 maggio 2021.
Dal momento in cui l’Agenzia delle entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esiti” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Attenzione: l’istanza di rinuncia può essere inviata anche dopo il 28 maggio.
Dopo che è stato esposto l’esito della richiesta del contributo a fondo perduto nella propria area riservata l’Agenzia delle entrate rilascia una seconda ricevuta. Nella ricevuta è riportato quanto già comunicato sull’esito dell’istanza nell’apposita nella propria aria riservata del portale fatture e corrispettivi.
Il contributo a fondo perduto automatico del decreto Sostegni-bis
Il rispetto del termine del 28 maggio impatta anche sulla richiesta del nuovo contributo a fondo perduto di cui al D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.
Infatti, se si ha diritto al contributo del decreto Sostegni, con istanza presentata entro il 28 maggio (quanto visto nei pr.precedenti), viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto di pari importo.
A tal proposito, è riconosciuto, in automatico, un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021) e hanno ottenuto il precedente contributo di cui all’art.1 del d.L. 41/2021, decreto Sostegni. Per richiederle il contributo di cui al decreto Sostegni c’è tempo fino a domani 28 maggio.
Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate:
- mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero
- sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo del D.L. Sostegni.
Non sarà necessario presentare alcuna istanza di richiesta, l’ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto in automatico.
Il contributo alternativo
Se di importo superiore, in alternativa al contributo automatico, può essere richiesto un contributo alternativo. Contributo alternativo che sarà riconosciuto in seguito alla presentazione di apposita istanza. Secondo le modalità definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo del decreto Sostegni abbiano beneficiato del contributo automatico (pr.precedente), potranno ottenere l’eventuale maggior valore dato dalla differenza tra contributo automatico e contributo alternativo.
Se dall’istanza per il riconoscimento alternativo emerge un contributo alternativo inferiore rispetto a quello automatico, l’Agenzia non dara’ seguito all’istanza stessa.
Per informazioni più dettagliate sul contributo a fondo perduto del decreto Sostegni-bis si rimanda al nostro approfondimento Contributo a fondo perduto: novità nel decreto Sostegni-bis.