Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: il decesso dopo la domanda

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire come comportarsi in caso di decesso dopo la domanda per il contributo a fondo perduto
4 anni fa
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Contributo a fondo perduto decreto Sostegni il decesso dopo la domanda

Possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni anche gli eredi dell’imprenditore deceduto che proseguono l’attività di quest’ultimo.

Ma cosa succede laddove l’imprenditore abbia presentato domanda e solo dopo ciò si verifica il decesso?

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha inviato richiesta del contributo con domanda il 14 aprile 2021 e che decede il 30 aprile 2021 non avendo ancora ricevuto l’accredito del beneficio.

Ricordiamo in premessa che la finestra temporale per la presentazione delle domande si è aperta il 30 marzo 2021 e si chiuderà, salvo proroghe, il 28 maggio 2021.

Gli esclusi dal contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

Per espressa previsione normativa (art. 1 del decreto Sostegni), il contributo a fondo perduto in commento non spetta a:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
  • coloro la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il decesso dopo la domanda per il contributo a fondo perduto

In merito al quesito indicato in premessa, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione. Tuttavia, a nostro parere trattandosi di istanza già presentata prima del decesso e, quindi, di un diritto già acquisito dal de cuius (deceduto), gli eredi avrebbero diritto ad ereditare anche l’importo del contributo stesso visto che questi, in caso di successione ereditaria acquisiscono le attività e le passività del de cuius.

C’è però da considerare il caso in cui nella domanda presentata, l’imprenditore (che poi viene a mancare) abbia indicato come modalità di fruizione del beneficio quella del credito d’imposta da utilizzare in compensazione invece che l’accredito in c/c (vedi anche Contributo fondo perduto decreto Sostegni: regole l’utilizzo in compensazione).

Ad ogni modo, non essendoci posizioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria si auspicano quanto prima chiarimenti precisi al riguardo.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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