L’Agenzia delle Entrate spazza via qualsiasi dubbio circa la rilevanza dell’indennità di maternità nell’ambito del contributo a fondo perduto decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).
Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: requisiti di fatturato e ricavi
Il contributo a fondo perduto decreto Sostegni, spetta indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata, ai soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che hanno conseguito
- ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Oltre la suddetta condizione è richiesto altresì il rispetto di almeno uno tra i due seguenti ulteriori requisiti:
- media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019
- aver attivato partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Sono ammessi al contributo, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Per i soggetti aventi requisiti c’è tempo, salvo proroghe, fino al 28 maggio 2021 per la presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate.
L’indennità di maternità nel contributo fondo perduto decreto Sostegni
Si erano creati dubbi se l’indennità di maternità avesse rilevanza o meno ai fini del fatturato e dei ricavi da considerare per la verifica del rispetto dei citati requisiti di accesso al contributo a fondo perduto decreto Sostegni.
L’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione nella Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021. In tale documento di prassi si ricorda, in primis, cos’è l’indennità di maternità, prevista dall’art 68, comma 2, del D. Lgs. n. 151 del 2001. Ai sensi di quest’ultima disposizione normativa,
Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
Indennità di maternità e contributo a fondo perduto: non è fatturato e non è ricavo
Detto ciò, con riferimento al dubbio in commento, l’Amministrazione finanziaria riprende per buono il chiarimento già dato con la Circolare n. 17/E del 2012, in cui, in merito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori, precisava che “l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso”.
Pertanto, sulla base di ciò, l’Agenzia delle Entrate, giunge a concludere che l’indennità di maternità non deve essere considerata né nella nozione di fatturato né in quella dei ricavi ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto decreto Sostegni. SI tratta di un chiarimento che noi di Investireoggi avevano già avuto modo di anticipare e che oggi trova conferma (vedi Contributo a fondo perduto e indennità di maternità: dubbi sulla concorrenza al fatturato).
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