Il decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) all’art. 25, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Esclusi dal beneficio sono i soggetti la cui attività risulta cessata al 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni di cui all’art.
Il beneficio spetta a condizione che l’ammontare dei compensi/ricavi riferito all’anno d’imposta 2019 non sia superiore a 5milioni di euro e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.
La misura del beneficio
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile dello scorso anno come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per conoscere i tempi e le modalità (telematiche) della domanda di accesso al fondo si dovrà attendere apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Aspetti contabili e fiscali
Dal punto di vista reddituale, il contributo a fondo perduto in commento si considera come un contributo in conto esercizio.
Dal punto di vista fiscale, in applicazione dell’art. 85 comma 1 lett. h) del TUIR, i contributi in conto esercizio costituiscono ricavi. Inoltre, per espressa previsione normativa di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, i contributi a fondo perduto in esame non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP.