Con il provvedimento del 27 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, è stata determinata la percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020. Si tratta del contributo a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto” a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del “Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Contributo a fondo perduto a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto”
L’articolo 60 del Decreto “Agosto” ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio per coloro che:
- non avevano presentato l’istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;
- a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi.
A tale scopo sono stati destinati soltanto 5 milioni di euro.
Con il provvedimento del 27 luglio 2021 del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, è stata determinata proprio la percentuale per il calcolo del contributo.
Percentuale per del calcolo del contributo
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è stato pari a 31.942.524 euro, la percentuale è ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524, ossia 15,6531 per cento.
L’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo risultante dall’ultima istanza moltiplicato per la percentuale sopra riportata.
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