L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15 / E del 13 giugno 2020: “Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha reso note alcune importanti informazioni relative al cosiddetto contributo a fondo perduto. In particolare, nella circolare, vengono chiarite le regole per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari.
Come calcolare l’importo del contributo a fondo perduto
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali sotto riportate alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
“La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019”.
Le percentuali da applicare sono le seguenti:
- 20% se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- 15% se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- 10% per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.
In ogni caso, il contributo spetta per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
“Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020”.
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