L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 777 del 11 novembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, nel caso in cui il richiedente percepisca anche l’indennità di maternità. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Quesito del contribuente
L’istante svolge la professione di avvocato e opera in regime forfettario.
Il decreto Sostegni ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività in difficoltà economica a causa dei riflessi dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese.
Il contributo può essere richiesto dai titolari di partita iva che nel 2019 hanno registrato un fatturato non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
A questo proposito, l’istante chiede se l’indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.
Contributo a fondo perduto, l’indennità di maternità non concorre al calcolo del fatturato
Sul tema dell’indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, è stato specificato quanto segue:
“Come chiarito con la circolare del 30 maggio 2012, n. 17/E – in relazione al previgente Regime fiscale di vantaggio cosiddetto “regime forfettario”, l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso”.
Ne consegue che tali somme non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.
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