Il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni e i contributi a fondo perduto previsti dai precedenti decreti (Rilancio e successivi) non rilevano ai fini del limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico. Ciò in quanto il legislatore per tali benefici ha specificamente fissato l’irrilevanza fiscale.
Detrazione per familiare a carico: i limiti reddituali
In base alla vigente normativa, per considerare un familiare fiscalmente a proprio carico è necessario che questi possieda, nell’anno d’imposta di riferimento, un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (dal 2019 il limite è salito a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).
Concorrono al citato limite reddituale (2.840,51 o 4.000 euro), anche seguenti somme, che non in genere sono comprese nella definizione di “reddito complessivo”:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al regime forfettario o regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Contributo a fondo perduto per Covid-19: l’irrilevanza fiscale
Anche se l’Agenzia delle Entrate non lo ha specificamente indicato, è possibile ritenere che non rileva ai fini del limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, il contributo a fondo perduto erogato alle attività d’impresa e lavoro autonomo come aiuto a fronte dell’emergenza Covid-19.
La ratio di tale conclusione è frutto della previsione normativa contenuta al comma 1 dell’art. 10-bis decreto Ristori, con cui è previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
In altre parole i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell’emergenza Covid-19 non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali e, quindi, come tali non concorrono nemmeno a formare il reddito complessivo di chi li percepisce.
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