Sono un avvocato. Opero in regime forfettario dal 2016. Dovrei possedere tutti i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto previsto nel D.L. Sostegni. Detto ciò, ai fini del calcolo del fatturato, come devono essere trattate le fatture anticipate rispetto al momento di incasso del relativo compenso che in alcuni casi non è ancora avvenuto? Devo considerare anche le fatture a cui non corrisponde un incasso?
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Il fondo perduto nel D.L. Sostegni
All’art.1 del d.L. 41/2020, D.
Inoltre, è necessario rispettare una delle seguenti condizioni:
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Il calcolo del contributo a fondo perduto
L’entità del contributo spettante passa proprio dall’individuazione della media fatturato e corrispettivi 2019 e 2020. Sulla differenze tra le due medie si applicano delle percentuali che variano a seconda del monte ricavi/compensi conseguiti nel 2019.
Nello specifico:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
- 40%, se i ricavi e i compensi 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 30%, se i ricavi e i compensi 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
- 20%, se i ricavi e i compensi 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il calcolo del fatturato deve avvenire secondo regole precise già valevoli per i precedenti contributi a fondo perduto dei decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso del tempo.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento sugli esempi idi calcolo per il contributo a fondo perduto.
Il calcolo del fatturato
Il fatturato deve essere calcolato tenendo conto della data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Ad ogni modo, rileva sempre il momento di effettuazione delle operazioni, individuate ai sensi dell’art.6 del DPR 633/72, c.d decreto Iva. Per le prestazioni di servizi rileva il momento di ricezione del pagamento. Dunque, ricevo il pagamento ed emetto la fattura. Ad ogni modo la fattura può essere emessa anche in via anticipata ossia prima della ricezione del pagamento. Come è avvenuto nel caso del nostro lettore.
Per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti per le prestazioni di servizio. Documenti richiamati nella fattura.
Ad ogni modo, per le generalità dei contribuenti, come specificato nella guida dell’Agenzia delle entrate, il fatturato 2019 e 2020 é calcolato:
- considerando tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- tenendo conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili.
Ancora, gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.
Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Il calcolo del fatturato per i forfettari: la risposta al lettore per l’accesso al contributo a fondo perduto
In base alla ricostruzione fatta finora, i forfettari, ai fini della richiesta del contributo a fondo perduto:
- devono considerare il fatturato,
- anche imputando gli importi relativi alle fatture anticipate.
E’ inutile dire che il forfettario non addebita l’Iva in fattura ne esercita il diritto di rivalsa. Attenzione: non bisogna confondere il monte/ricavi compensi con quello relativo al fatturato. Nel primo potrebbe essere corretto non includere le fatture emesse ma non ancora incassate, in virtù del principio di cassa che contraddistingue il regime forfettario.