A breve richiederò il contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni. Svolgo l’attività di consulente informatico in regime forfettario.
Vorrei esporre dei quesiti in merito. Lo status di pensionato mi preclude l’accesso al contributo? Il trattamento pensionistico che mi viene riconosciuto dall’INPS deve essere considerato ai fini del calcolo del fatturato 2019-2020? Il contributo eventualmente ricevuto concorre alla soglia di ricavi/compensi pari a 65.000? Soglia da rispettare ai fini dell’accesso/permanenza nel regime forfettario.
Il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni
L’ art.1 del D.L. 41/2021, D.
Il contributo spetta indipendentemente dal regime fiscale adottato. Anche i contribuenti in regime forfettario possono richiedere il contributo del D.L. Sostegni.
Detto ciò, la spettanza del contributo a fondo perduto è subordinata al rispetto delle condizioni in base alla quale il monte ricavi/compensi 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di euro. Tale requisito è rispettato da gran parte dei contribuenti che intendono accedere al contributo a fondo perduto.
Da qui, non basta rispettare il requisito del monte ricavi/compensi.
Infatti, alternativamente, è necessario:
- che l’mporto della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Dunque, per coloro che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti, non è necessario rispettare il requisito della perdita di fatturato.
Nello specifico, sulla base delle indicazioni riportare nelle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del contributo:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019;
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
La determinazione del fatturato
Circa la determinazione del fatturato è oramai assodato che, ai fini della sua individuazione:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi al netto dell’Iva ,delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
Tali indicazioni sono ribadite sia nelle istruzioni che accompagno l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto sia nella Guida dell’Agenzia delle entrate.
Le percentuali applicate
Le percentuali applicate alla differenza tra le medie fatturato 2019 e 2020 sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Fondo perduto forfettari in pensione: la risposta al lettore
Fatta tale ricostruzione, possiamo dare una riposta al nostro lettore, contribuente forfettario in pensione.
Circa la percezione della pensione, come già evidenziato nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 15/2020, il contributo a fondo perduto spetta anche alle persone fisiche in regime forfettario che:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario);
- che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).
Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato.
Circa il calcolo del fatturato si deve far riferimento alle attività d’impresa o professionali svolte. Non includendo anche il trattamento pensionistico. Se si esercitano contestualmente più attività ovvero si producono nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.
In merito alla tassazione del contributo a fondo perduto:
- il contributo a fondo perduto è esentasse, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e
- non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Pertanto, non rileverà ai fini della verifica della soglia ricavi/compensi pari a 65.000 euro. Soglia da rispettare ai fini dell’accesso/permanenza nel regime forfetario.