Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 / E del 22 luglio 2020, ha fornito ulteriori e utili chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.
Fra gli altri, l’Ade risponde al seguente quesito: “come deve interpretarsi la norma in relazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, ma per i quali la partiva IVA è stata richiesta precedentemente?
Contributi a Fondo Perduto, fa fede la data di apertura della partita iva
Il comma 4 dell’articolo 25 prevede che «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 […] Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019».
L’Ade precisa che i “soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019” sono esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA coincide o è successiva al 2019 (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività. “Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all’identificazione del limite temporale identificato dal legislatore”.
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