Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 / E del 22 luglio 2020, ha fornito ulteriori e utili chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto.
Fra gli altri, l’Ade risponde al seguente quesito: come è possibile determinare la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato visto che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni?
Contributo a Fondo perduto solo in presenza di Autofattura
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 / E, chiarisce che gli imprenditori agricoli in regime agevolato, esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni, per la verifica della riduzione del fatturato devono considerare solamente le operazioni effettuate “nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa e hanno emesso apposita autofattura”.
“In assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo”.
Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’operazione bisogna fare riferimento alla data di effettuazione della operazione di cessione dei beni. Sostanzialmente, dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).
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