Nella verifica del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, deve essere considerato anche il contributo previdenziale integrativo, addebitato in fattura dai professionisti con o senza cassa privata. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 5/E del 14 maggio 2021. Ulteriore precisazione riguarda i professionisti con cassa e l’esclusione del contributo integrativo dal monte ricavi/compensi. A tal proposito, il contributo integrativo non rileva ai fini della verifica del monte ricavi compensi. Dunque, il contributo integrativo concorre al fatturato ma non alla soglia ricavi/compensi da verificare per accedere al contributo a fondo perduto.
Il contributo integrativo per i professionisti con cassa
Per i professionisti ordinistici ossia con cassa di previdenza privata (commercialisti, avvocati ecc), l’articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ha previsto l’inclusione nella base imponibile IVA delle maggiorazioni a titolo di contributi integrativi per le rispettive Casse di previdenza e di assistenza. Il contributo è addebitato in fatture dai professionisti ai propri clienti. In tal modo è esercitato il diritto di rivalsa (cfr. Ris. n. 178/E-III-7-428 del 6 luglio 1995).
Il predetto contributo:
- non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e
- più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
Ai fini Iva, il contributo integrativo concorre alla base imponibile.
Generalmente, l’aliquota è pari al 4% ma può variare a seconda dell’ordine di appartenenza.
Il contributo integrativo per i professionisti senza cassa
Per i professionisti senza cassa ossia quelli iscritti alla Gestione separata INPS, il contributo integrativo si applica in via facoltativa, con una percentuale del 4% sui corrispettivi lordi.
Dal punto di vista fiscale:
- è assoggettata ad Iva;
- è imponibile anche ai fini IRPEF, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.
Il contributo integrativo e il calcolo del fatturato
Proprio sul contributo integrativo, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se lo stesso debba essere considerato ai fini della verifica del del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.
Coloro che intendono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, con partita iva aperta prima del 1° gennaio 2019, devono verificare di avere una perdita di fatturato almeno pari al 30%.
Nello specifico: l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.
Circa la concorrenza del contributo integrativo ai fini del calcolo della perdita di fatturato, con la circolare n° 5/E del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni. Diversamente, le somme qui in esame non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni».
Dunque, il contributo integrativo concorre al fatturato ma non alla soglia ricavi/compensi da verificare per accedere al contributo a fondo perduto.
Infatti, oltre al requisito della perdita di fatturato, colui che richiede il contributo a fondo perduto deve presentare una soglia ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
Per i professionisti senza cassa ossia iscritti alla Gestione separata Inps, il contributo integrativo concorre sia al fatturato sia al monte ricavi/compensi.
Come si calcola il contributo a fondo perduto decreto Sostegni?
Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni si calcola applicando alla perdita di fatturato (pr precedente), le seguenti percentuali:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000 000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Chi ha aperto la partita iva dopo il 1° gennaio 2019, non deve rispettare il requisito della perdita di fatturato pari ad almeno il 30%.