Contributo a fondo perduto: professionisti con il contributo integrativo

Il contributo previdenziale integrativo concorre al fatturato ma non alla soglia ricavi/compensi da verificare per accedere al contributo a fondo perduto
4 anni fa
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Nella verifica del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, deve essere considerato anche il contributo previdenziale integrativo, addebitato in fattura dai professionisti con o senza cassa privata. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 5/E del 14 maggio 2021. Ulteriore precisazione riguarda i professionisti con cassa e l’esclusione del contributo integrativo dal monte ricavi/compensi. A tal proposito, il contributo integrativo non rileva ai fini della verifica del monte ricavi compensi.  Dunque, il contributo integrativo concorre al fatturato ma non alla soglia ricavi/compensi da verificare per accedere al contributo a fondo perduto.

Il contributo integrativo per i professionisti con cassa

Per i professionisti ordinistici ossia con cassa di previdenza privata (commercialisti, avvocati ecc), l’articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ha previsto l’inclusione nella base imponibile IVA delle maggiorazioni a titolo di contributi integrativi per le rispettive Casse di previdenza e di assistenza.  Il contributo è addebitato in fatture dai professionisti ai propri clienti. In tal modo è esercitato il diritto di rivalsa (cfr. Ris. n. 178/E-III-7-428 del 6 luglio 1995).

Il predetto contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e
  • più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

Ai fini Iva, il contributo integrativo concorre alla base imponibile.

Generalmente, l’aliquota è pari al 4% ma può variare a seconda dell’ordine di appartenenza.

Il contributo integrativo per i professionisti senza cassa

Per i professionisti senza cassa ossia quelli iscritti alla Gestione separata INPS, il contributo integrativo si applica in via facoltativa, con una percentuale del 4% sui corrispettivi lordi.

Dal punto di vista fiscale:

  • è assoggettata ad Iva;
  • è imponibile anche ai fini IRPEF, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.

Il contributo integrativo e il calcolo del fatturato

Proprio sul contributo integrativo, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se lo stesso debba essere considerato ai fini della verifica del del fatturato per accedere al contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.

Coloro che intendono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, con partita iva aperta prima del 1° gennaio 2019, devono verificare di avere una perdita di fatturato almeno pari al 30%.

Nello specifico: l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Circa la concorrenza del contributo integrativo ai fini del calcolo della perdita di fatturato, con la circolare n° 5/E del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni. Diversamente, le somme qui in esame non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al «CFP COVID-19 decreto sostegni».

Dunque, il contributo integrativo concorre al fatturato ma non alla soglia ricavi/compensi da verificare per accedere al contributo a fondo perduto.

Infatti, oltre al requisito della perdita di fatturato, colui che richiede il contributo a fondo perduto deve presentare una soglia ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Per i professionisti senza cassa ossia iscritti alla Gestione separata Inps,  il contributo integrativo concorre sia al fatturato sia al monte ricavi/compensi.

Come si calcola il contributo a fondo perduto decreto Sostegni?

Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni si calcola applicando alla perdita di fatturato (pr precedente), le seguenti percentuali:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000 000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Chi ha aperto la partita iva dopo il 1° gennaio 2019, non deve rispettare il requisito della perdita di fatturato pari ad almeno il 30%.

Per tali soggetti, se c’è perdita si applicano le percentuali appena individuate. Se non c’è perdita alcuna, è comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro; 2.000 per le società.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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