Il mese settembre 2021 segna sul calendario fiscale due importanti scadenze per le domande di accesso ai contributo fondo perduto istituiti dall’esecutivo in favore di attività economiche danneggiate dall’epidemia Covid-19.
Stiamo parlando dei due nuovi contributi previsti dal decreto Sostegni-bis, ossia:
- fondo perduto per attività stagionali
- contributo Sostegni bis perequativo.
Contributo a fondo perduto attività stagionali
Il contributo Sostegni bis attività stagionali (detto anche “alternativo”, in quanto alternativo a quello “automatico” previsto dallo stesso decreto Sostegni bis), è quello riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
Per i soggetti ai quali è erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell’istanza è determinato in base ai valori indicati su di essa ed è diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.
Per questo tipo di contributo andava presentata apposita domanda entro lo scorso 2 settembre 2021.
Contributo Sostegni bis perequativo: dichiarazione redditi anticipata
Mentre è già scaduta la domanda per il contributo “alternativo” di cui al paragrafo precedente, non è, invece, ancora spirata la data di settembre da tenere in considerazione per il contributo a fondo perduto “perequativo”.
Per tale contributo è da segnare a calendario la scadenza del 10 settembre 2021 (salvo eventuali proroghe). Infatti, il legislatore, subordina il riconoscimento del beneficio ad una particolare condizione: il richiedente deve presentare la Dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020) entro il 10 settembre, invece che entro il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2021.
Ricordiamo che il fondo perduto “perequativo” è quello commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante è riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del decreto Rilancio.
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