Contributo Aspi, la tassa sul licenziamento, oggetto di chiarimenti da parte dell’Inps, con il messaggio n. 10358.
Messaggio Inps n. 10358/2013
Il documento Inps ha il merito di fornire chiarimenti in merito al contributo Aspi, la tassa sul licenziamento, il ticket dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35 della legge n. 92/2012, la legge di riforma del lavoro Fornero.
Contributo Aspi: riforma lavoro Fornero
La riforma del lavoro Fornero ha previsto infatti, all’articolo 2, comma 31 che “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Contributo Aspi: quando va pagato
Secondo l’Inps, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Nel messaggio n. 10358/2013, l’Inps chiarisce anche che il contributo Aspi è dovuto anche in caso di recessione dal rapporto di lavoro da parte del datore, nel periodo di prova.
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Calcolo anzianità aziendale
Nel documento di prassi, l’Inps detta istruzioni anche in relazione alle modalità di calcolo dell’anzianità aziendale e ai criteri da seguire. In particolare si prevede che per i lavoratori intermittenti, i periodi non lavorati concorrono nel calcolo dell’anzianità aziendale.
Pagamento tassa licenziamento
Da ultimo, il messaggio Inps precisa anche le modalità operative del pagamento del contributo Aspi. In particolare si conferma che l’obbligo di pagare la tassa sul licenziamento in questione deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Riguardo poi alle modalità di versamento, si precisa che, laddove la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento <AltreADebito> il già previsto codice causale “M400” e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo dovuto. Il codice causale in questione deve essere utilizzato esclusivamente per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”.